Art. 2 
 
  1. Ferma restando la necessita' di costituire una scorta  nazionale
di  dispositivi   di   protezione   individuale   (DPI),   mascherine
chirurgiche, reagenti, kit di genotipizzazione, prevista dall'art.  1
comma 264 della legge  n.  234  del  30  dicembre  2021,  nonche'  di
provvedere  all'acquisizione  di  strumentazioni  utili  a  sostenere
l'attivita' di ricerca e sviluppo per la sorveglianza  epidemiologica
e virologica, prevista dal successivo  comma  265,  in  coerenza  con
quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, le singole regioni  e  province
autonome possono rimodulare le quote di spesa indicate nelle  colonne
1 e 2 della tabella, comunque nel  rispetto  del  limite  del  totale
della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, al fine  di  garantire
il pieno conseguimento delle descritte finalita'. 
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, e' concessa alle  regioni
ed alle province autonome la facolta'  di  operare  un  aggiornamento
della ricognizione dei fabbisogni per le finalita' sopra indicate, in
coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, nel  rispetto  del
limite  totale  della  spesa  complessivamente  autorizzata,   e   di
trasmettere al Ministero  della  salute,  entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto, le risultanze  riferite  ad  ogni
regione e provincia  autonoma.  Conseguentemente  il  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
provvedera' alla adozione  di  un  nuovo  decreto  con  il  quale  si
provvedera' all'aggiornamento dei valori della  tabella  allegata  al
presente decreto. 
  3. Le regioni e le province autonome, entro sessanta  giorni  dalla
emanazione  del  presente  decreto,  o  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione del nuovo decreto di cui al  comma  2,  trasmettono  al
Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle  risorse
destinate  alle  finalita'  di  cui  ai  citati  commi  264  e   265,
utilizzando lo schema di  cui  all'allegato  A  annesso  al  presente
decreto. 
  4. Qualora le singole regioni  e  province  autonome  ritengano  di
dover provvedere alla rimodulazione prevista dal comma 1, il piano di
utilizzo di  cui  al  comma  3  dovra'  essere  accompagnato  da  una
relazione - a firma del direttore  generale  dell'assessorato  salute
delle regioni e province autonome non in Piano  di  rientro  e  delle
regioni in  Piano  di  rientro  non  commissariate  ed  a  firma  del
Commissario  ad  acta  per   le   regioni   in   Piano   di   rientro
commissariate -   illustrativa   delle   esigenze   sottostanti    la
rimodulazione delle  singole  quote  di  spesa  e  con  la  quale  si
garantisce comunque il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal
PanFlu  2021-2023  oggetto  del  finanziamento  riconosciuto  con  il
presente decreto. 
  5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma  3
il Ministero della salute verifica la completezza delle  informazioni
contenute nel piano di utilizzo e della relazione di cui al comma  4.
Successivamente, il Ministero  della  salute  comunica,  con  decreto
direttoriale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e,
per  conoscenza  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
l'approvazione del piano di cui al comma 3. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
trasferimento delle risorse a seguito dell'approvazione del piano  di
cui al comma 3 e della richiesta di pagamento da parte delle  regioni
e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  stati   di
avanzamento delle forniture o dei lavori. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  all'organo  di  controllo   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2022 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Schillaci         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 422