Art. 2 Componenti del comitato 1. Il Comitato e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero della salute, due rappresentanti designati dal Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione (CSN) e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed il CSN sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione generale sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute qualsiasi sostituzione, anche temporanea, dei propri rappresentanti in seno al Comitato. 4. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Comitato sono disposte con provvedimento del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari . 5. I componenti del Comitato sono rinnovati ogni tre anni con le modalita' previste dal presente articolo.