Art. 2 
 
                       Componenti del comitato 
 
  1. Il Comitato  e'  composto  da  un  rappresentante  nominato  dal
Ministero della  salute,  due  rappresentanti  designati  dal  Centro
servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e  informazione
(CSN)  e  cinque  rappresentanti  delle  regioni,   designati   dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  2. I componenti del Comitato sono nominati  con  provvedimento  del
Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. La Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ed il CSN sono  tenuti  a  comunicare
tempestivamente alla Direzione generale sanita' animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della salute qualsiasi  sostituzione,  anche
temporanea, dei propri rappresentanti in seno al Comitato. 
  4. Le  eventuali  sostituzioni  dei  componenti  il  Comitato  sono
disposte con  provvedimento  del  direttore  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari . 
  5. I componenti del Comitato sono rinnovati ogni tre  anni  con  le
modalita' previste dal presente articolo.