Art. 4 Funzionamento 1. Il Comitato tecnico di coordinamento, entro trenta giorni dall'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento. 2. Il supporto operativo e le attivita' di segreteria del Comitato sono assicurati da personale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.