Art. 4 
 
                            Funzionamento 
 
  1.  Il  Comitato  tecnico  di  coordinamento,  entro trenta  giorni
dall'insediamento, adotta un regolamento con il quale  disciplina  il
proprio funzionamento. 
  2. Il supporto operativo e le attivita' di segreteria del  Comitato
sono assicurati da personale della Direzione generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.