Art. 3 
 
                 Determinazione della contribuzione 
 
  1. La misura della contribuzione dovuta da  ciascuna  categoria  di
soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Ai fini del computo del contributo: 
    i)  per  le  offerte  di  cui  al  punto  m3),  lettera  c),  per
controvalore dell'offerta si intende:  il  controvalore  dell'offerta
(di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al  pubblico  retail  che
agli investitori istituzionali. Il controvalore  e'  determinato  con
riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli  e  prodotti
finanziari diversi  dai  titoli  ed  al  quantitativo  effettivamente
collocato; 
    ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a
dodici mesi, suddiviso in piu'  periodi  di  offerta  intermedi  (es.
mensili, bimestrali,  etc.),  la  determinazione  del  contributo  di
vigilanza avviene nell'anno contributivo di  conclusione  dell'intera
offerta  (di  sottoscrizione  e/o  vendita);   il   controvalore   e'
determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  dell'offerta  dei
titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli  ed  al  quantitativo
collocato durante l'intero periodo di offerta; 
    iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui  al  punto  m3),
lettera  d),  per  controvalore  dell'offerta  si  intende  l'importo
complessivo raccolto anche ad  esito  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998; 
    iv) per le offerte pubbliche di scambio  di  cui  al  punto  m3),
lettera d), il controvalore dell'operazione e' costituito dal  valore
dei titoli effettivamente acquisiti; 
    v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o  altri
prodotti finanziari emessi  sulla  base  di  programmi  di  emissione
annuali, il contributo e' computato sul  controvalore  effettivamente
collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto
dal programma di emissione  e  indicato  nel  prospetto  o  documento
informativo. 
  Il soggetto chiamato  al  pagamento  dei  contributi  di  vigilanza
(fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) e' la  societa'
emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui  si
riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero  il  supplemento,
la quale puo' rivalersi sugli azionisti venditori per la quota  parte
dei contributi  di  vigilanza  calcolati  sull'eventuale  offerta  di
vendita. 
  A decorrere  dall'anno  2014  sono  esentate  dal  pagamento  della
contribuzione  annuale   le   operazioni   di   offerta   finalizzate
all'ammissione a quotazione sui mercati  regolamentati  nazionali  di
cui  ai  precedenti  commi  per  le  quali  ricorrano   le   seguenti
condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione  di
proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in  base  al  bilancio
approvato relativo all'ultimo  esercizio  fiscale  rappresentato  nel
prospetto, ovvero dalla documentazione contabile  rilevante  ai  fini
dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico  di
sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato. 
  3. Il contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui  alla  lettera  j)
(EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli  strumenti  finanziari
quotati o ammessi alla negoziazione alla data  del  2  gennaio  2023,
come segue: 
    3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3): 
      a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una  quota
fissa di euro 23.580,00 fino a euro 10.000.000  di  capitale  sociale
complessivo (se ci sono piu' categorie di azioni), piu'  euro  220,00
ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000  di
capitale sociale, piu' euro  180,00  ogni  euro  500.000  oltre  euro
100.000.000 di capitale sociale.  A  decorrere  dall'anno  2014  sono
esentate le azioni di  societa'  ammesse  a  quotazione  sui  mercati
regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel
periodo intercorrente  tra  l'avvio  delle  negoziazioni  e  l'ultimo
giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello  di  riferimento
sia risultata inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  L'esenzione  si
applica per i primi tre anni decorrenti  dall'anno  di  ammissione  a
quotazione. Ciascun emittente sara' tenuto a confermare entro  il  31
gennaio di ciascun anno il possesso  dei  requisiti  per  il  diritto
all'esenzione  dal  pagamento  della   contribuzione   inviando   una
comunicazione all'indirizzo e.mail «contributi@pec.consob.it»; 
      b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad  una
quota fissa di euro 23.580,00 per ogni emissione quotata; 
      c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una  quota
fissa di euro 23.580,00 per ogni emissione quotata; 
      d) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e'  pari  ad  una  quota  fissa  di  euro
3.250,00 per ogni strumento quotato; 
      e) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf),  di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa  di  euro
3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
    La misura massima della contribuzione per  ciascun  emittente  e'
pari ad euro 733.085,00. 
    3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2): 
      a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant e' pari ad  una  quota  fissa  di  euro  23.580,00  per  ogni
categoria quotata; 
      b) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities  (Etc)  e  per  gli
exchange traded notes (Etn) e'  pari  ad  una  quota  fissa  di  euro
3.250,00 per ogni categoria di strumento quotato; 
      c) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf),  di  exchange
traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa  di  euro
3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti  che  offrono
al pubblico quote o azioni di fondi  o  comparti,  sono  escluse  dal
computo della contribuzione due classi quotate. 
    La misura massima della contribuzione per  ciascun  emittente  e'
pari ad euro 733.085,00