Art. 4 
 
             Modalita' di versamento della contribuzione 
 
  1. L'avviso di pagamento  e'  spedito  all'indirizzo  dei  soggetti
tenuti  alla  contribuzione  nei  quindici  giorni   antecedenti   la
scadenza. Il pagamento e' effettuato mediante avviso PagoPA. 
  2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi
di mancata  ricezione  dell'avviso  PagoPA  sono  pubblicate  in  una
specifica   sezione   sul    sito    istituzionale    della    Consob
(www.consob.it). 
  3. I soli soggetti esteri, in via alternativa,  possono  effettuare
il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente  indicato
nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui  non  sia  possibile
effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA. 
  4. La descrizione della causale di versamento da indicare  all'atto
del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente
rispettare  il  seguente   formato:   «codice   causale»_2023_«codice
utente»_«codice pagamento». 
  5. L'avviso di pagamento  relativo  al  versamento  del  contributo
dovuto dai soggetti esteri e' spedito nei quindici giorni antecedenti
la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 
  6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterra', tra  l'altro,
il «codice utente» con il quale il  soggetto  e'  identificato  dalla
Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti  elementi,
unitamente alla denominazione del soggetto, devono  essere  riportati
sul modulo di bonifico bancario. 
  7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla
Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo: 
    entro il 15 febbraio 2023, qualora la data di pagamento sia il 15
marzo 2023; 
    almeno venti giorni prima  la  data  di  pagamento  di  cui  alle
lettere b) e c) del successivo comma 8. 
  Alle tabelle esplicative del computo  del  contributo  deve  essere
allegata una dichiarazione di conformita'. 
  8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.
3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalita' stabilite  nei
precedenti commi 1 e 2, entro: 
    a) il 15 marzo 2023, qualora il  bilancio  chiuso  nel  2022  sia
stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno  antecedente  la
data  di  pubblicazione  della  presente  delibera   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; 
    b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione  del  bilancio
chiuso nel 2022, negli altri casi; 
    c) il 30 settembre 2023, per tutti gli  altri  soggetti  iscritti
nel Registro, non tenuti alla redazione di  un  bilancio,  incaricati
della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.