Art. 4 Modalita' di versamento della contribuzione 1. L'avviso di pagamento e' spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento e' effettuato mediante avviso PagoPA. 2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). 3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA. 4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: «codice causale»_2023_«codice utente»_«codice pagamento». 5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri e' spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario. 7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo: entro il 15 febbraio 2023, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2023; almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 8. Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformita'. 8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro: a) il 15 marzo 2023, qualora il bilancio chiuso nel 2022 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2022, negli altri casi; c) il 30 settembre 2023, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.