IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3841/DGP-PBD del  21
marzo 2018 e n. 12617 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione    regionale    Emilia-Romagna    riguardanti    il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Ravenna (RA): 
    prot. n. 2016/220 del 12 gennaio 2016 e prot. n. 2016/4258 del 15
marzo 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al
Comune  di  Cervia,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «arenile Milano Marittima»
e «terreno incluso nelle saline di Cervia»; 
    prot. n. 2016/4780/BO3 del 23 marzo 2016 e prot. n. 2016/2602/BO3
del 17 febbraio 2016, con i quali sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex alveo scolo
consorziale nuovo di Porto Ravenna Darsena Petroli Sarom» e «Area per
la costruzione del palazzo  degli  Uffici  finanziari  e  del  Tesoro
Ravenna - via Monte S. Michele»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna
in cui si espone che, alla data del trasferimento,  gli  immobili  di
cui trattasi erano utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove  e'  stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26265  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cervia 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cervia (RA)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune  degli  immobili  denominati  «arenile  Milano  Marittima»   e
«terreno incluso nelle saline  di  Cervia»,  meglio  individuati  nei
provvedimenti    del    direttore    regionale    dell'Agenzia    del
demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n.
2016/220 del 12 gennaio 2016 e prot. n. 2016/4258 del 15 marzo  2016,
a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro  163.626,20
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cervia. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad euro 1.140.178,50,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 163.626,20.