Art. 3 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rimini 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rimini (RN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni dell'ex ferrovia Rimini - Novafeltria Rimini Capoluogo» e «Terreno in parte estromesso dal fiume Marecchia con sovrastanti manufatti», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia- Romagna prot. n. 2016/4537 del 18 marzo 2016 e prot. n. 2016/15439 del 21 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14607 dell'8 agosto 2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 44.195,20 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rimini. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 288.470,62, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 44.195,20.