Art. 3 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rimini 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rimini (RN)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili denominati «Terreni dell'ex ferrovia  Rimini  -
Novafeltria Rimini Capoluogo» e  «Terreno  in  parte  estromesso  dal
fiume Marecchia con sovrastanti manufatti»,  meglio  individuati  nei
provvedimenti    del    direttore    regionale    dell'Agenzia    del
demanio-Direzione regionale Emilia- Romagna prot. n. 2016/4537 del 18
marzo 2016 e prot. n. 2016/15439 del 21 settembre  2016,  rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/14607 dell'8 agosto 2021, a decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  44.195,20
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rimini. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  288.470,62,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 44.195,20.