Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dall'Avviso  integrativo,  nella  misura  dell'80%   del   contributo
ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti
privati. In  quest'ultimo  caso,  il  soggetto  beneficiario  privato
dovra'   produrre   apposita   fidejussione   bancaria   o    polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi  dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n. 593/2016,  oltre  alla   relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili,  nonche'  di
economie di progetto; 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra Amministrazione.