Art. 2
Criteri e modalita' di riparto delle risorse
1. Il contributo di cui al precedente art. 1 e' ripartito tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da
tabella 1, parte integrante del presente decreto, con le seguenti
modalita':
per una quota pari al 50% delle risorse di cui al comma 1 sulla
base dell'indice di popolazione residente (IP), che rappresenta la
complessita' relativa del sistema sanitario della regione;
per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla
base dell'indice produzione di globuli rossi (IPGR), che rappresenta
l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema
trasfusionale della regione/provincia autonoma di globuli rossi;
per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla
base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che
rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del
sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di
conferimento plasma all'industria.
2. Entro il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute la
delibera in cui, acquisita la documentazione delle spese sostenute
dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue,
convenzionate ai sensi dell'accordo Stato-regioni dell'8 luglio 2021,
per l'acquisto dei materiali di cui all'art. 1, certificano
l'ammontare totale della spesa riferita all'anno 2022 e al primo
semestre 2023.
3. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione
delle delibere di cui al comma 2, il Ministero della salute, in
collaborazione con il Centro nazionale sangue, valutata la coerenza
delle spese indicate nelle delibere stesse rispetto alle disposizioni
del presente decreto, eroga alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano il contributo di cui all'art. 1, a copertura
totale o parziale della spesa sostenuta, nel limite delle risorse
indicate nell'allegata tabella 1, per ogni regione e provincia
autonoma.
4. Le eventuali risorse non erogate a causa della mancata
trasmissione della delibera, o di spese certificate inferiori o non
coerenti con quanto previsto alla tabella 1, rimangono nelle
disponibilita' del Ministero della salute, che provvede a ripartirle
in modo proporzionale tra le regioni e le province autonome che
abbiano certificato una maggiore spesa.
5. Le regioni e le province autonome ripartiscono le risorse alle
associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in modo
proporzionale alle spese sostenute e in coerenza con le disposizioni
del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 529