Art. 2 Criteri e modalita' di riparto delle risorse 1. Il contributo di cui al precedente art. 1 e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1, parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalita': per una quota pari al 50% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di popolazione residente (IP), che rappresenta la complessita' relativa del sistema sanitario della regione; per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice produzione di globuli rossi (IPGR), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di globuli rossi; per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di conferimento plasma all'industria. 2. Entro il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute la delibera in cui, acquisita la documentazione delle spese sostenute dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate ai sensi dell'accordo Stato-regioni dell'8 luglio 2021, per l'acquisto dei materiali di cui all'art. 1, certificano l'ammontare totale della spesa riferita all'anno 2022 e al primo semestre 2023. 3. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione delle delibere di cui al comma 2, il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue, valutata la coerenza delle spese indicate nelle delibere stesse rispetto alle disposizioni del presente decreto, eroga alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di cui all'art. 1, a copertura totale o parziale della spesa sostenuta, nel limite delle risorse indicate nell'allegata tabella 1, per ogni regione e provincia autonoma. 4. Le eventuali risorse non erogate a causa della mancata trasmissione della delibera, o di spese certificate inferiori o non coerenti con quanto previsto alla tabella 1, rimangono nelle disponibilita' del Ministero della salute, che provvede a ripartirle in modo proporzionale tra le regioni e le province autonome che abbiano certificato una maggiore spesa. 5. Le regioni e le province autonome ripartiscono le risorse alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in modo proporzionale alle spese sostenute e in coerenza con le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 529