Art. 2 
 
            Criteri e modalita' di riparto delle risorse 
 
  1. Il contributo di cui al precedente art. 1 e'  ripartito  tra  le
regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  come  da
tabella 1, parte integrante del presente  decreto,  con  le  seguenti
modalita': 
    per una quota pari al 50% delle risorse di cui al comma  1  sulla
base dell'indice di popolazione residente (IP),  che  rappresenta  la
complessita' relativa del sistema sanitario della regione; 
    per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma  1  sulla
base dell'indice produzione di globuli rossi (IPGR), che  rappresenta
l'efficienza  relativa  dell'attivita'  di   raccolta   del   sistema
trasfusionale della regione/provincia autonoma di globuli rossi; 
    per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma  1  sulla
base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI),  che
rappresenta l'efficienza  relativa  dell'attivita'  di  raccolta  del
sistema   trasfusionale   della   regione/provincia    autonoma    di
conferimento plasma all'industria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  trasmettono  al  Ministero  della  salute  la
delibera in cui, acquisita la documentazione  delle  spese  sostenute
dalle associazioni e federazioni di  donatori  volontari  di  sangue,
convenzionate ai sensi dell'accordo Stato-regioni dell'8 luglio 2021,
per  l'acquisto  dei  materiali  di  cui  all'art.   1,   certificano
l'ammontare totale della spesa riferita  all'anno  2022  e  al  primo
semestre 2023. 
  3. Entro trenta giorni dal  termine  fissato  per  la  trasmissione
delle delibere di cui al comma  2,  il  Ministero  della  salute,  in
collaborazione con il Centro nazionale sangue, valutata  la  coerenza
delle spese indicate nelle delibere stesse rispetto alle disposizioni
del presente decreto, eroga alle regioni e alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano il contributo di  cui  all'art.  1,  a  copertura
totale o parziale della spesa sostenuta,  nel  limite  delle  risorse
indicate nell'allegata  tabella  1,  per  ogni  regione  e  provincia
autonoma. 
  4.  Le  eventuali  risorse  non  erogate  a  causa  della   mancata
trasmissione della delibera, o di spese certificate inferiori  o  non
coerenti  con  quanto  previsto  alla  tabella  1,  rimangono   nelle
disponibilita' del Ministero della salute, che provvede a  ripartirle
in modo proporzionale tra le  regioni  e  le  province  autonome  che
abbiano certificato una maggiore spesa. 
  5. Le regioni e le province autonome ripartiscono le  risorse  alle
associazioni e federazioni di donatori volontari di  sangue  in  modo
proporzionale alle spese sostenute e in coerenza con le  disposizioni
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 529