Art. 2 Funzioni 1. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sulla base dei dati disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonche' di quelli relativi ai prezzi di riferimento indicati dall'Autorita' nazionale anticorruzione. 2. Il sistema informativo a supporto dell'Osservatorio e' assicurato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute. 3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) cura l'istruttoria dell'attivita' finalizzata a consentire all'Osservatorio la verifica della coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). 4. Per le attivita' di cui al comma 3, il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) stipulano apposite convenzioni, di durata triennale, con le quali sono definite le linee di attivita' e le corrispondenti risorse.