Art. 2 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui all'art.  9-ter,  comma
7,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sulla base dei dati
disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS),  nonche'
di quelli relativi ai prezzi di riferimento  indicati  dall'Autorita'
nazionale anticorruzione. 
  2.  Il  sistema  informativo  a   supporto   dell'Osservatorio   e'
assicurato  dalla  Direzione  generale  della  digitalizzazione,  del
sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero  della
salute. 
  3. L'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)
cura   l'istruttoria   dell'attivita'   finalizzata   a    consentire
all'Osservatorio la verifica della coerenza dei prezzi a base  d'asta
rispetto ai prezzi di riferimento definiti  dall'autorita'  nazionale
anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). 
  4. Per le attivita' di cui al comma 3, il Ministero della salute  e
l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali   (AGENAS)
stipulano apposite convenzioni, di durata  triennale,  con  le  quali
sono definite le linee di attivita' e le corrispondenti risorse.