IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito
denominato «Codice della strada», che prevede  che  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  essere  reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme  di  unificazione  aventi
carattere definitivo ed attinenti alle  caratteristiche  costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui  all'articolo  sopra
richiamato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari
di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1,
O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -  n.
185 del 10 agosto 2011; 
  Vista la norma di unificazione  UNI  EN  16662-1:2020  relativa  ai
dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e
veicoli leggeri che  ha  sostituito  la  norma  UNI  11313  alle  cui
disposizioni  fa  riferimento   il   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011; 
  Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011,
al progresso ed  all'evoluzione  della  tecnica  rappresentati  dalla
norma UNI EN 16662-1:2020; 
  Considerata l'opportunita' di prevedere un periodo transitorio  per
consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza  gia'
immessi  sul  mercato  conformi  al  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011; 
  Espletata con notifica la procedura di informazione in  materia  di
norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15  dicembre
2017, n.  223  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture 
                 e dei trasporti del 10 maggio 2011 
 
  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Si  presumono  costruiti  a  regola  d'arte  i  dispositivi
supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020». 
    b) l'art. 1, comma 3, e' sostituito dal seguente: 
      «3. La valutazione di conformita' alla norma di cui al comma  2
e' effettuata da un organismo di certificazione accreditato  in  base
al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni  ed  e'
attestata dalla apposizione della marcatura di conformita', da  parte
del fabbricante». 
    c) all'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 4: 
      «4. Il fabbricante deve garantire che i  prodotti  immessi  sul
mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante  l'adozione  di
un sistema di controllo della  produzione  secondo  la  norma  UNI/TS
11899». 
    d) l'art. 2, comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  I  dispositivi  supplementari   di   aderenza   legalmente
fabbricati e commercializzati o legalmente  commercializzati  in  uno
Stato membro dell'Unione  europea  o  in  Turchia  ovvero  legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE),  possono  essere  immessi  in  commercio  ed
utilizzati  se  garantiscono,  anche  attraverso  adeguati  mezzi  di
attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di
affidabilita'  e  di  informazione  dell'utilizzatore  equivalente  a
quello disposto dall'art. 1. La predetta  equivalenza  e'  comprovata
dalla presenza di un marchio attestante la conformita' alla norma  di
unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020,
adottata dallo Stato di fabbricazione». 
    e) l'art. 2, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme
austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti
di cui ai commi precedenti». 
    f) l'art. 2, comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'equivalenza dei livelli di  sicurezza,  affidabilita'  ed
informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui  al
presente articolo, e' valutata dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti applicando le procedure previste dal  regolamento  (UE)
n. 2019/515 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19  marzo
2019». 
    g) l'art. 3 e' soppresso.