Art. 4 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                   al Comune di Rocca San Casciano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Rocca  San
Casciano (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «terreno  emerso  dal  fiume
Montone centro urbano di Rocca San Casciano», meglio individuato  nel
provvedimento    del    direttore    regionale    dell'Agenzia    del
demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2016/218  del  12
gennaio 2016,  rettificato  con  provvedimento  prot.  n.  2021/14542
dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  375,04
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del  Comune  di  Rocca
San Casciano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  2.614,01,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 375,04.