Art. 4 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rocca San Casciano 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rocca San Casciano (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno emerso dal fiume Montone centro urbano di Rocca San Casciano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2016/218 del 12 gennaio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14542 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 375,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rocca San Casciano. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.614,01, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 375,04.