Art. 10 
 
                Riduzione delle risorse spettanti al 
                     Comune di Monte San Pietro 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Monte  San
Pietro (BO) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in sponda  sinistra
Torrente Lavino», meglio individuato nel provvedimento del  direttore
regionale   dell'Agenzia   del   demanio   -   Direzione    regionale
Emilia-Romagna prot. n. 2015/1970 del 12 febbraio 2015,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.560,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del  Comune  di  Monte
San Pietro. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  12.300,49,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.560,00.