Art. 10 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Monte San Pietro 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Monte San Pietro (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in sponda sinistra Torrente Lavino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/1970 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.560,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Monte San Pietro. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.300,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.560,00.