Art. 10 bis 
 
Proroga dei termini in materia di contributi per  gli  interventi  di
  messa in sicurezza di edifici e territori 
  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  termini  per  gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                143. L'ente beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma  139  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione delle opere  pubbliche  entro  i  termini  di
          seguito indicati, decorrenti dalla data di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
          a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
          sei mesi; b) per le opere il  cui  costo  e'  compreso  tra
          100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei  lavori  deve
          avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo  e'
          compreso tra 750.001 euro e  2.500.000  euro  l'affidamento
          dei lavori deve avvenire entro quindici  mesi;  d)  per  le
          opere il  cui  costo  e'  compreso  tra  2.500.001  euro  e
          5.000.000 di euro l'affidamento dei  lavori  deve  avvenire
          entro venti mesi. Ai fini del  presente  comma,  per  costo
          dell'opera pubblica si intende  l'importo  complessivo  del
          quadro economico dell'opera medesima. I termini di  cui  al
          primo periodo sono prorogati di tre  mesi  con  riferimento
          alle opere oggetto di  contributi  assegnati  entro  il  31
          dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini  e  le
          condizioni di cui al  comma  139-ter.  I  termini  per  gli
          interventi di cui al periodo precedente che scadono tra  il
          1° gennaio  2022  e  il  31  dicembre  2022  sono  comunque
          prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso  le
          scadenze e gli obblighi previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza.  Qualora  l'ente  beneficiario  del
          contributo, per espletare le  procedure  di  selezione  del
          contraente, si avvalga degli istituti della centrale  unica
          di committenza (CUC)  o  della  stazione  unica  appaltante
          (SUA) i termini di cui al primo periodo sono  aumentati  di
          tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi  d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 144  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
          gli stessi vengano impegnati entro sei mesi  dal  collaudo,
          ovvero dalla regolare esecuzione.».