Art. 10 ter 
 
Proroga  dell'utilizzo  di  manufatti  amovibili  nelle   concessioni
  demaniali   marittime   e   nei   punti   di    approdo    a    uso
  turistico-ricreativo 
  1.  I  titolari  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad   uso
turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita'
turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui  alla
lettera e.5) del comma  1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre
2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il
carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          e.5) del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia  (Testo  A)),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,  S.O.  n.
          239: 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi  (legge
          5 agosto 1978, n. 457, art. 31)). - 1. Ai fini del presente
          testo unico si intendono per: 
                  a). - e.4). Omissis. 
                  e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                  e.6)-f). Omissis. 
                2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  18,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009,  n.  302,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
                «Art. 1 (Proroga di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia economico-finanziaria). - 1. - 17. Omissis. 
                18.   Ferma   restando   la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme  di  attuazione,  nelle  more  del  procedimento   di
          revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
          concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e  fluviali
          con   finalita'   turistico-ricreative,   ad   uso   pesca,
          acquacoltura ed attivita' produttive ad  essa  connesse,  e
          sportive,  nonche'  quelli  destinati  a  porti  turistici,
          approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da
          diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
          di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
          sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
          nel rispetto dei principi di concorrenza,  di  liberta'  di
          stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello  sviluppo,
          della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali  e  di
          tutela  degli  investimenti,  nonche'   in   funzione   del
          superamento del diritto di insistenza di  cui  all'articolo
          37,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  codice  della
          navigazione, il termine  di  durata  delle  concessioni  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          nonche'  esclusivamente  di  quelle   ad   uso   pesca   ed
          acquacoltura, rilasciate  successivamente  a  tale  data  a
          seguito di una procedura amministrativa attivata prima  del
          31 dicembre 2009, e in scadenza entro il 31  dicembre  2018
          e' prorogato fino al  31  dicembre  2020,  fatte  salve  le
          disposizioni di  cui  all'articolo  03,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.   494.
          All'articolo  37,   secondo   comma,   del   codice   della
          navigazione, il secondo periodo e' soppresso. 
                19.-23-vicies. Omissis.».