Art. 16 bis Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2021, n. 68, come modificato dalla presente legge: "Art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge). - 1. Le regioni, entro il 31 ottobre 2023, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il 31 ottobre 2024, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.».