Art. 16 bis 
 
Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in
  materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 ottobre 2023»; 
    b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 ottobre 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  40,  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   40   (Attuazione
          dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di sicurezza  nelle  discipline  sportive
          invernali), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  marzo
          2021, n. 68, come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge).
          - 1. Le regioni, entro il  31  ottobre  2023,  adeguano  le
          proprie normative alle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto e a quelle che costituiscono principi  fondamentali
          in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica
          dello sci e degli altri sport della neve. 
                2.  I  gestori  delle  aree  individuate   ai   sensi
          dell'articolo 4 e  degli  impianti  di  risalita  adeguano,
          entro il 31 ottobre 2024, gli impianti  di  risalita  e  le
          piste da  sci  alle  prescrizioni  stabilite  dal  presente
          decreto.».