Art. 16 ter 
 
          Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione 
           svincolate da parte di regioni e di enti locali 
 
  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis)    il    sostegno    degli    operatori    del    settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una  diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno  il  30  per  cento  rispetto  al  medesimo
periodo dell'anno precedente». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 822, della
          citata legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                822. In sede di approvazione del rendiconto  2022  da
          parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
          del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono
          autorizzati,   previa   comunicazione   all'amministrazione
          statale o regionale che ha erogato le somme, allo  svincolo
          delle quote di  avanzo  vincolato  di  amministrazione  che
          ciascun ente individua, riferite ad interventi  conclusi  o
          gia' finanziati negli anni precedenti con risorse  proprie,
          non gravate da obbligazioni sottostanti  gia'  contratte  e
          con  esclusione  delle   somme   relative   alle   funzioni
          fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.  Le
          risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per: 
                  a)  la  copertura  dei  maggiori  costi  energetici
          sostenuti dagli enti territoriali oltre che  dalle  aziende
          del servizio sanitario regionale; 
                  b) la copertura del disavanzo della  gestione  2022
          delle aziende del servizio  sanitario  regionale  derivante
          dai maggiori costi diretti  e  indiretti  conseguenti  alla
          pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; 
                  c) contributi per attenuare la crisi delle  imprese
          per i rincari delle fonti energetiche; 
              c-bis)  il  sostegno  degli   operatori   del   settore
          turistico-ricettivo,  termale  e  della  ristorazione,  che
          esercitano la propria attivita'  nei  comuni,  classificati
          come montani, della dorsale appenninica, a  condizione  che
          abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
          corrispettivi nel  periodo  dal  1°  novembre  2022  al  15
          gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo
          periodo dell'anno precedente.».