Art. 2 
 
                  Proroga di termini in materie di 
                competenza del Ministero dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  2. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 15, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
  b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «del  31  dicembre
2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31  dicembre  2023,  fatte  salve  le  disposizioni   dei   trattati
internazionali in vigore»; 
    c) all'articolo 2, comma 4,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 
  3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2021,
n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  4-bis.  All'articolo  2,  comma  1,  lettera   hh),   del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025». 
  4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le  parole:  «di  2,5  milioni  di  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»; 
  b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro». 
  4-quater.  All'articolo  43-bis,  comma  2,  del  decreto-legge   6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni di euro». 
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023». 
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»; 
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «per  l'esercizio  finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023». 
  7-bis. La validita' della graduatoria del concorso  pubblico  a  87
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei  direttivi  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  30  del  16  aprile
2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 
  7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84,
le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2022 e 2023». 
  8. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 7 si provvede,  quanto  a  euro  10.212.305  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto  derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),  pari  a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a  1.000.000  di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando   per   500.000   euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno  e  per  500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e  quanto  a
100.000 euro mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno  aderito  al  piano  di
adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno
19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza  maggiore
dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della  diffusione
dell'epidemia da  COVID-19,  siano  impossibilitate  a  completare  i
lavori programmati entro le scadenze previste oltre  la  prima,  sono
prorogati di tre anni i  termini  indicati  nel  citato  decreto  del
Ministro dell'interno rispettivamente: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b); 
  b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b); 
  c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b); 
  d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b). 
  9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «,  2024  e
2025». 
  9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro  200.000
per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
          del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O. n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17(Semplificazione in materia di assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1.- 4-ter. Omissis. 
                4-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  4-bis  e
          4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2023. 
                4-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  15  e  il
          testo dell'articolo 2, commi 3 e 4,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          termini legislativi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2021, n. 309,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-14. Omissis. 
                15. La validita' della  graduatoria  della  procedura
          speciale di reclutamento  nella  qualifica  di  vigile  del
          fuoco del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  riservata
          al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con
          decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
          soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero
          dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata  fino
          al 31 dicembre 2023. 
                16.-28-septies.Omissis.». 
                «Art. 2 (Proroga di termini in materie di  competenza
          del Ministero dell'interno  e  di  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco). - 1.-2.Omissis. 
                3. In deroga all'articolo 135, comma  1,  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, relativo alla circolazione  con  patenti  di  guida
          rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione  europea  o
          allo Spazio economico europeo, i  titolari  di  patenti  di
          guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del Nord residenti in Italia  alla  data  del  31  dicembre
          2022,  in   considerazione   dell'esigenza   di   procedere
          all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea
          e dalla Comunita' Europea dell'Energia  Atomica  del  Regno
          Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre
          sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la  patente
          posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023, fatte  salve
          le disposizioni dei trattati internazionali in vigore. 
                4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e
          74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, relative al contributo economico  per  i  familiari
          del personale delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato  nelle
          azioni   di   contenimento,   contrasto   e   di   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  non  utilizzate
          nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli  anni
          2022 e 2023. 
                5.-6-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del
          decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il
          contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti  di
          protezione civile), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
          settembre 2021, n. 216, e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In merito  alle
          assunzioni previste per il Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco, la validita' della graduatoria del concorso pubblico
          a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, approvata con  decreto  del
          Ministero dell'interno n. 237  del  14  novembre  2018,  e'
          prorogata fino al 31 dicembre 2023.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia   finanziaria),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  31  dicembre  2007,  n.  302,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
          revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1.  -
          4. Omissis. 
                5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma
          3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
          ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione  degli  edifici  e
          delle opere progettate in base alle norme sismiche  vigenti
          dal 1984, devono essere effettuate a  cura  dei  rispettivi
          proprietari entro il 31 dicembre 2023 e riguardare  in  via
          prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
          2. 
                6. - 7. Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          hh), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la  Polizia  di
          Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del  presente
          decreto: 
                  a). - gg). Omissis. 
                  hh) la disposizione  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  si  applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2025; 
                  ii). - aaaa-sexies). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter  del  citato
          decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 13-ter  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          gestione commissariale per la ricostruzione  nei  territori
          interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
          di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
          - 1. Omissis. 
                2. Per l'attuazione degli interventi di cui al  comma
          1, il Commissario straordinario di cui al  medesimo  comma,
          mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del  supporto
          tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
          nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2022, 2023 e 2024. 
                3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  nel  limite
          massimo complessivo di 10 milioni di  euro  il  Commissario
          straordinario di cui al comma 1  provvede  a  valere  sulle
          risorse  di  cui  all'articolo  43-bis,  comma  2,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  43-bis,  comma  2,
          del  citato  decreto-legge  6   novembre   2021,   n.   152
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  43-bis   (Destinazione   al   Fondo   per   la
          ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla
          Camera dei deputati al bilancio dello Stato). - 1. Omissis. 
                2.  Il   Commissario   straordinario   provvede   con
          ordinanza a destinare le risorse di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo e quelle gia' versate nella  contabilita'
          speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge
          30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento  di  interventi,
          anche  infrastrutturali,  per  il  recupero   del   tessuto
          socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da
          coordinare con gli interventi finanziati con le risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1°  luglio  2021,  n.  101.  Al  fine  di  assicurare
          l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di  cui
          al presente comma, una quota non superiore a 10 milioni  di
          euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere  destinata
          agli  oneri  strettamente  connessi  all'attuazione   degli
          interventi medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  per
          l'esercizio  in   sicurezza   di   attivita'   sociali   ed
          economiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  luglio
          2021, n. 175, e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          16 settembre 2021, n. 126: 
                «Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego  delle
          guardie  giurate  in  servizi  antipirateria).  -   1.   In
          considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
          fino al 30 giugno 2023 non e' richiesto il  corso  previsto
          dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge
          12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le  guardie  giurate
          da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo  di  cui
          al presente articolo si applica il regime di cui al secondo
          periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato  decreto-legge
          n. 107 del 2011.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  5,  del
          decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107  (Proroga   delle
          missioni internazionali delle forze armate e di  polizia  e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12   luglio   2011,   n.   160,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,
          n. 130, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5  (Ulteriori   misure   di   contrasto   alla
          pirateria). - 1. - 4. Omissis. 
                5.  L'impiego  di  cui  al  comma  4  e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 30 giugno  2023  possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
                5-bis.- 6-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  31-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  marzo
          2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti  dei
          minori non accompagnati  provenienti  dall'Ucraina).  -  1.
          Nell'ambito  delle  misure  assistenziali  previste   dalle
          ordinanze   di   protezione   civile    conseguenti    alla
          deliberazione  dello  stato  di  emergenza   adottata   dal
          Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai  comuni
          che   accolgono   minori   non   accompagnati   provenienti
          dall'Ucraina,  in  conseguenza  della  crisi   politica   e
          militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate
          ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della  legge
          8 novembre 2000, n. 328, ovvero che  sostengono  gli  oneri
          connessi all'affidamento  familiare  dei  medesimi  minori,
          disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
          1983, n. 184, e' riconosciuto,  da  parte  del  Commissario
          delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 876  del  13  marzo
          2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di
          100 euro al giorno pro capite.  A  tal  fine,  il  predetto
          Commissario si avvale  di  una  struttura  di  supporto  da
          definire con ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, nel limite di spesa complessiva di  euro
          237.701 per il biennio 2022-2023.  Per  l'attuazione  delle
          misure di cui al presente comma, il Fondo per le  emergenze
          nazionali  di  cui  all'articolo  44   del   codice   della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018,  n.  1,  e'  incrementato  di  euro   58.568.190   da
          utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari  2022
          e 2023. 
                2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 4 maggio 2022, n.  41  (Disposizioni  urgenti
          per   lo    svolgimento    contestuale    delle    elezioni
          amministrative e dei referendum previsti  dall'articolo  75
          della Costituzione da tenersi nell'anno 2022,  nonche'  per
          l'applicazione di modalita' operative, precauzionali  e  di
          sicurezza ai fini  della  raccolta  del  voto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2022, n. 103, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Disposizioni  in  materia  di  elezione  del
          sindaco e del consiglio comunale). - 1. Omissis. 
                2. Per gli anni  2022  e  2023,  per  l'elezione  del
          sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione
          sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto  previsto  dalle
          disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
          al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  ove  sia
          stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti  i
          candidati compresi nella lista e  il  candidato  a  sindaco
          collegato, purche' essa abbia riportato un numero  di  voti
          validi non inferiore al 50  per  cento  dei  votanti  e  il
          numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per  cento
          degli elettori iscritti nelle liste elettorali del  comune.
          Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e'
          nulla. Per la  determinazione  del  numero  degli  elettori
          iscritti nelle liste elettorali del  comune  non  si  tiene
          conto degli elettori iscritti all'Anagrafe  degli  italiani
          residenti all'estero (AIRE) che non abbiano  esercitato  il
          diritto di voto. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7  ottobre  2008,  n.  235,   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          1.-1-quater. Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo del comma  1012  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2021,  n.   234,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1012. Alle associazioni  combattentistiche  vigilate
          dal  Ministero   dell'interno,   di   cui   al   comma   40
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'
          riconosciuto un contributo di  200.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280,  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».