Art. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore»; c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025». 4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «di 2,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»; b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro». 4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro». 5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»; b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023». 7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023». 8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente: a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b); c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b); d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025». 9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 17(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati). - 1.- 4-ter. Omissis. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2023. 4-quinquies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15 e il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1.-14. Omissis. 15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 16.-28-septies.Omissis.». «Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.-2.Omissis. 3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2022, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunita' Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore. 4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e 2023. 5.-6-quater. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2021, n. 216, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validita' della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. - 4. Omissis. 5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2023 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. 6. - 7. Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a). - gg). Omissis. hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025; ii). - aaaa-sexies). Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Omissis. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.». - Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, comma 2, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente legge: «Art. 43-bis (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato). - 1. Omissis. 2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle gia' versate nella contabilita' speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 10 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175, e convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126: «Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria). - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 30 giugno 2023 non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria). - 1. - 4. Omissis. 5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 30 giugno 2023 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. 5-bis.- 6-ter. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per il biennio 2022-2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023. 2. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2022, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale). - 1. Omissis. 2. Per gli anni 2022 e 2023, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.-1-quater. Omissis. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo del comma 1012 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente legge: «1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».