Art. 2 bis 
 
Proroga dei meccanismi  di  semplificazione  per  lo  svolgimento  di
  procedure assunzionali e di corsi di formazione 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita'  di
assicurare  il  ripianamento,  a  cadenze  regolari,  delle   carenze
organiche del rispettivo personale evitando  flessioni  dei  relativi
livelli di operativita', i concorsi indetti,  per  i  quali  non  sia
stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso
ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  del  personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale  minorile
ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, purche'  le  fasi  concorsuali  non
siano state  ancora  avviate,  con  provvedimento  omologo  a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: 
  a) alla  loro  semplificazione,  assicurando  comunque  il  profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 
  b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti  i  concorsi  gia'
indetti sono efficaci dalla  data  di  pubblicazione,  da  effettuare
secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei  siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni. 
  4. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  corsi  di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2026,  possono  svolgersi
secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a  6  dell'articolo  260
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale   della   pubblica
sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali  il
Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi  di  formazione  per
allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  fermo  restando  il  primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di  idoneita',
alla nomina ad agente in prova, che hanno  inizio  negli  anni  2023,
2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo
di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
  6. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114°
e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
di commissario della Polizia di Stato  hanno  durata  pari  a  sedici
mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale  dei  predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono,  con
la medesima qualifica, nell'ufficio o  reparto  di  assegnazione,  il
tirocinio operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I  frequentatori
dei  predetti  corsi  di  formazione  acquisiscono  la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4.  Per  i  corsi  di  cui  al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio. 
  7. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il  corso  di  formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di  commissario  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  il  cui  concorso  e'  stato   indetto   con
provvedimento del Direttore generale del personale  e  delle  risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 55 del  13
luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi.  I  commissari  che  hanno
superato l'esame finale del predetto corso e  sono  stati  dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo
con  la  qualifica  di  commissario  e  svolgono,  con  la   medesima
qualifica, nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21
maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto  corso
di formazione acquisiscono la qualifica di  commissario  capo  previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso  di  cui  al  presente  comma  il  tirocinio
termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio. 
  8. Al fine di garantire la sicurezza  e  incrementare  l'efficienza
degli istituti penitenziari e di assicurare  il  completamento  delle
facolta' assunzionali autorizzate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 novembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23  dicembre  2021,  nonche'  la  copertura  del
contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal
comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria mediante scorrimento, secondo  il  seguente  ordine  di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali
del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021  e  del  2  dicembre  2020,
fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo  703  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 260, commi da  2  a
          6, del citato decreto-legge n. 44 del 2020: 
                «Art. 260 (Misure per la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in materia di corsi di formazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. In  riferimento  ai  corsi  di  formazione  svolti
          presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro
          di addestramento, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
          possono disporre con decreto  direttoriale  o  dirigenziale
          generale,   secondo   quanto   previsto   dai    rispettivi
          ordinamenti e, in caso di corsi a carattere  universitario,
          previa intesa con gli atenei interessati: 
                  a) la rimodulazione del corso al fine  di  definire
          le modalita' di svolgimento della didattica e degli  esami,
          ivi comprese le  procedure  di  formazione  delle  relative
          graduatorie, idonee a preservare la validita' dei  percorsi
          formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
          rispettivi ordinamenti e, in  caso  di  corsi  a  carattere
          universitario, previa intesa con gli atenei; 
                  b) la temporanea sospensione del  corso  ovvero  il
          rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data  per  il
          suo inizio. 
                3. Sulla  base  di  quanto  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
          con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta  la
          conclusione anticipata dei  corsi  di  formazione  anche  a
          carattere  universitario  previa  intesa  con  gli   atenei
          interessati, qualora non sia stato necessario  adottare  le
          misure di cui al comma 2 in considerazione  del  fatto  che
          sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
          In tal caso, resta ferma la validita'  dei  corsi  e  delle
          prove  gia'  sostenute  ai  fini  della  formazione   delle
          graduatorie di merito e per  il  personale  interessato  e'
          corrispondentemente aumentata la permanenza  per  l'accesso
          alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
          data di conclusione del corso di formazione. 
                4. Nell'ipotesi di sospensione di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  sono  mantenuti  i  gradi  e  le   qualifiche
          possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
          allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
          fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli  allievi
          sono destinati, compatibilmente  con  il  rispettivo  stato
          giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in
          servizio  presso  gli  uffici,  reparti   o   istituti   di
          interinale assegnazione da individuarsi a cura di  ciascuna
          Amministrazione  ovvero,  se  gia'  appartenenti  ai  ruoli
          dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
          di istruzione di provenienza. Per  i  frequentatori  e  gli
          allievi che concludano positivamente il corso, il tempo  di
          applicazione del regime di cui al comma 2, lettera  b),  e'
          considerato valido ai fini della permanenza  richiesta  per
          l'accesso alla qualifica o al grado superiore. 
                5. I periodi di assenza dai corsi di  formazione  del
          personale  delle  Amministrazioni  di  cui  al   comma   1,
          effettuati anche prima dell'entrata in vigore del  presente
          decreto  per   motivi   comunque   connessi   al   fenomeno
          epidemiologico   da    COVID-19,    non    concorrono    al
          raggiungimento del limite di  assenze  il  cui  superamento
          comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
          dimissione dai medesimi corsi. 
                6. Fermi restando gli ulteriori  requisiti  richiesti
          per l'iscrizione in  ruolo,  in  caso  di  sospensione  per
          ragioni connesse al fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,
          dei corsi  per  il  transito  interno  tra  i  ruoli  delle
          Amministrazioni di cui al comma 1 il personale  interessato
          e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso
          sarebbe spettata senza la sospensione. 
                7. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6-bis, commi  1  e
          4, e 6-ter, comma 1, lettera d),  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: 
                «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
          - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso  di
          formazione della durata di dodici mesi,  di  cui  il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici  della  Polizia  di  Stato.
          Durante  il  corso,  essi  possono  essere   sottoposti   a
          valutazione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
                2.-3. Omissis 
                4. Durante la prima fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta  la
          conferma del giudizio di idoneita', prestano  giuramento  e
          sono  assegnati  agli  uffici  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di  applicazione
          pratica). 
                5.-7. Omissis.». 
                «Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi
          dal corso: 
                  a).-c). Omissis. 
                  d) gli allievi e gli  agenti  in  prova  che  siano
          stati per qualsiasi motivo assenti dal corso  per  piu'  di
          sessanta giorni,  anche  non  consecutivi,  ovvero  novanta
          giorni se l'assenza  e'  stata  determinata  da  infermita'
          contratta  durante  il  corso,  in  quest'ultimo  caso  gli
          allievi  e  gli  agenti  in  prova,  dopo  la  riacquistata
          idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
          partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
          sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
          cui l'assenza e'  dovuta  a  gravi  infermita',  anche  non
          dipendenti da causa di  servizio,  che  richiedono  terapie
          salvavita ed impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
          giornaliere, o ad altre ad  esse  assimilabili  secondo  le
          indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale   dell'Azienda
          sanitaria  competente  per  territorio,  il  personale,   a
          domanda, e' ammesso a partecipare al  corrispondente  primo
          corso successivo  al  riconoscimento  della  sua  idoneita'
          psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
          corso non sia intervenuta una  delle  cause  di  esclusione
          previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
          alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di  sesso
          femminile, la cui assenza oltre  trenta  giorni  sia  stata
          determinata da  maternita',  sono  ammessi  a  ripetere  il
          periodo di applicazione pratica e a  partecipare  al  primo
          corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro  previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; 
                  e).Omissis. 
                2.-5.Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 4 e  6,
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (Riordino
          dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
          di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge  31
          marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          novembre 2000, n. 271, S.O. n. 190: 
                «Art. 4 (Corso di formazione iniziale  per  l'accesso
          alla qualifica  di  commissario).  -  1.  I  vincitori  dei
          concorsi di cui all'articolo  3  frequentano  un  corso  di
          formazione iniziale della durata  di  due  anni  presso  la
          Scuola  Superiore  di   Polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                2.-3. Omissis; 
                4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
          corso di formazione iniziale e che  sono  stati  dichiarati
          idonei al  servizio  di  polizia,  prestano  giuramento  ed
          accedono, con la qualifica di commissario  capo  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di fine  corso,  al  periodo  di
          tirocinio operativo, della durata di due  anni  finalizzato
          anche all'esercizio delle funzioni di cui  all'articolo  2,
          comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
          espresso dal direttore della scuola superiore  di  polizia.
          Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
          anche presso gli uffici  centrali  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma  nella
          qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
          finale del dirigente  dell'ufficio,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 
                5. Omissis. 
                6.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione iniziale,  i  criteri  per  lo  svolgimento  del
          periodo applicativo e i criteri per la verifica  finale  di
          tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto  in  sede
          di redazione del  rapporto  informativo  annuale  ai  sensi
          dell'articolo  62  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  sono  determinati  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                7-9. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 4, del
          decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento
          delle  strutture  e  degli  organici   dell'Amministrazione
          penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'articolo  12  della  L.  28  luglio  1999,  n.   266),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132: 
                «Art. 9 (Corsi di formazione).  -  1.  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  a),  sono
          nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola
          superiore dell'esecuzione penale, un  corso  di  formazione
          della durata di due anni, articolato in due cicli  annuali,
          comprensivi di  un  periodo  applicativo,  presso  istituti
          penitenziari finalizzato  all'espletamento  delle  funzioni
          previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso  i
          funzionari rivestono le qualifiche di  sostituto  ufficiale
          di  pubblica  sicurezza   e   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di  fuori
          del periodo applicativo, non possono  essere  impiegati  in
          servizi d'istituto,  salvo  i  servizi  di  rappresentanza,
          parata o d'onore. 
                2.-3. Omissis. 
                4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del
          corso di formazione previsto dal comma 1 e che  sono  stati
          dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  penitenziaria,
          prestano  giuramento  ed  accedono,  con  la  qualifica  di
          commissario capo e secondo l'ordine  della  graduatoria  di
          fine corso ad un  periodo  di  tirocinio  operativo,  della
          durata di due anni, con verifica  finale.  Il  giudizio  di
          idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e'  espresso
          dal direttore generale della  formazione.  Al  termine  del
          periodo  di  tirocinio,  la  conferma  nella  qualifica  di
          commissario capo e'  fatta,  previa  verifica  finale,  con
          determinazione del comandante di reparto presso il quale e'
          stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la  qualifica
          di primo dirigente, altrimenti dal direttore  di  istituto,
          nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7. 
                5.-8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 864, lettera a)  e  865
          dell'articolo 1 della citata legge  29  dicembre  2022,  n.
          197: 
                «864. Al fine di incidere positivamente  sui  livelli
          di  sicurezza,  di  operativita'  e  di  efficienza   degli
          istituti penitenziari e di  incrementare  le  attivita'  di
          controllo dell'esecuzione penale  esterna,  fermo  restando
          quanto previsto  dagli  articoli  703  e  2199  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo   2010,   n.   66,   e'   autorizzata    l'assunzione
          straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' del
          Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della  dotazione
          organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
          legislazione vigente, non prima del 1° ottobre  di  ciascun
          anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un
          numero massimo di: 
                  a) 250 unita' per l'anno 2023; 
                  b).-d). Omissis. 
                865. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          comma 864 e' autorizzata la spesa  di  euro  1.033.625  per
          l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno  2024,  di  euro
          23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565  per  l'anno
          2026,  di  euro  44.483.920  per  l'anno  2027,   di   euro
          44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851  per  l'anno
          2029,  di  euro  45.489.996  per  l'anno  2030,   di   euro
          45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500  per  l'anno
          2032,  di  euro  46.382.969  per  l'anno  2033,   di   euro
          46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908  per  l'anno
          2035 e di  euro  46.714.378  annui  a  decorrere  dall'anno
          2036.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  703  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O. n. 84: 
                «Art. 703 (Concorsi  nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco).  -  1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nelle
          carriere  iniziali  dei  seguenti  Corpi  e  nell'Arma  dei
          carabinieri, le riserve di posti per i volontari  in  ferma
          prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore
          a venticinque anni compiuti,  i  quali  abbiano  completato
          almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in
          ferma  prefissata  iniziale  e  siano  in  possesso   degli
          ulteriori requisiti per l'accesso  alle  predette  carriere
          previsti   dai   rispettivi   ordinamenti,    sono    cosi'
          determinate: 
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                  e) Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco:  45  per
          cento; 
                  f) 
                1-bis.  I  posti  riservati  di  cui  al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
                2. 
                3.   Nella   formazione    delle    graduatorie    le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni acquisite  durante  la  ferma  prefissata,
          considerati utili.».