Art. 22 
 
              Ulteriore proroga dei termini in materia 
           di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 
 
  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
    b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024»; 
    c) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono  prorogati
al 31 marzo 2024; 
      b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
30 settembre 2024.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, commi  1
          e 2, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31-octies (Responsabilita' per  l'inadempimento
          degli obblighi previsti dall'articolo 52,  comma  7,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  risoluzione  delle
          controversie  internazionali).  -  1.   In   considerazione
          dell'incremento  del  numero  di  aiuti  individuali   alle
          imprese e dei soggetti  concedenti  gli  aiuti,  anche  per
          effetto delle misure eccezionali e  transitorie  attivabili
          nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a
          sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza  da
          COVID-19, e tenuto  conto  dell'esigenza  di  procedere  al
          tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare
          e mitigare gli effetti della crisi, in deroga  all'articolo
          52, comma 7, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di  cui
          al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio
          2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e
          il 31 dicembre  2024,  l'inadempimento  degli  obblighi  di
          registrazione  degli  aiuti  di  Stato  di  cui  al  citato
          articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non  comporta
          responsabilita'   patrimoniale   del   responsabile   della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
                2. Al fine di  definire  modalita'  semplificate  per
          l'inserimento degli  aiuti  di  Stato  di  natura  fiscale,
          contributiva e assicurativa nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato e di razionalizzare il  relativo  regime  di
          responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche  al
          regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo
          52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il
          31 dicembre 2023. 
                3.-4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  35  (Proroga  dei  termini   in   materia   di
          registrazione degli aiuti di Stato  COVID-19  nel  Registro
          nazionale aiuti, della  presentazione  della  dichiarazione
          IMU anno di imposta 2021  e  della  Commissione  consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonche'  in
          materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco  nazionale
          dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
          altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di
          durata  in  carica  della  Commissione  tecnica  del  Fondo
          indennizzo risparmiatori). - 1. Con riferimento agli  aiuti
          non  subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
          concessione o di  autorizzazione  alla  fruizione  comunque
          denominati,   ovvero    subordinati    all'emanazione    di
          provvedimenti  di  concessione  o  di  autorizzazione  alla
          fruizione  comunque  denominati  il  cui  importo  non   e'
          determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
          della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
          nella quale sono dichiarati, i termini di cui  all'articolo
          10, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115,
          in scadenza: 
                  a) dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre
          2023; 
                  b) dal 1° gennaio 2023  al  30  giugno  2023,  sono
          prorogati al 31 marzo 2024; 
                  b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono
          prorogati al 31 marzo 2024; 
              b-ter) dal 1° gennaio 2024  al  30  giugno  2024,  sono
          prorogati al 30 settembre 2024. 
                2.-5-ter. Omissis.».