Art. 22 bis 
 
Proroga del termine in materia di  obblighi  di  trasparenza  di  cui
  all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 
  1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al  1°
gennaio 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  125-ter
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n.  189,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Omissis. 
                125-ter.   A   partire   dal   1°    gennaio    2020,
          l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis
          comporta una sanzione pari all'1 per  cento  degli  importi
          ricevuti con un importo minimo di 2.000  euro,  nonche'  la
          sanzione  accessoria  dell'adempimento  agli  obblighi   di
          pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione  senza
          che il trasgressore  abbia  ottemperato  agli  obblighi  di
          pubblicazione e al pagamento della sanzione  amministrativa
          pecuniaria,  si  applica  la  sanzione  della  restituzione
          integrale del beneficio ai soggetti eroganti.  Le  sanzioni
          di cui al presente  comma  sono  irrogate  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  hanno  erogato  il
          beneficio oppure, negli  altri  casi,  dall'amministrazione
          vigilante o competente per materia. Si applica la legge  24
          novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.».