Art. 4 bis 
 
                             NADO Italia 
 
  1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di
ricerca,  formazione,  informazione,  comunicazione   e   prevenzione
relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping,  le
attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi  cui
alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla
NADO Italia, in qualita'  di  Organizzazione  nazionale  anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la  redazione  del  rapporto
del Comitato tecnico  sanitario -  sezione  per  la  vigilanza  e  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione,  da  parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati  dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini  di  monitoraggio  e
promozione di azioni per la tutela della salute  pubblica  in  ambito
sportivo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 14 dicembre 2000, n. 376, (Disciplina  della
          tutela sanitaria delle attivita'  sportive  e  della  lotta
          contro il doping), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 dicembre 2000, n. 294. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          h), del decreto del Presidente della  Repubblica  28  marzo
          2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino  degli  organi
          collegiali ed altri organismi operanti presso il  Ministero
          della salute, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98: 
                «Art.     4.     (Articolazione     del      Comitato
          tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato  tecnico-sanitario  si
          articola nelle seguenti sezioni: 
                  a).-g). Omissis 
                  h) sezione per la  vigilanza  e  il  controllo  sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive; 
                  i).-o). Omissis. 
                  2.- 8. Omissis.».