Art. 4 bis NADO Italia 1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualita' di Organizzazione nazionale anti-doping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attivita' di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.
Riferimenti normativi - La legge 14 dicembre 2000, n. 376, (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2000, n. 294. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98: «Art. 4. (Articolazione del Comitato tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato tecnico-sanitario si articola nelle seguenti sezioni: a).-g). Omissis h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; i).-o). Omissis. 2.- 8. Omissis.».