Art. 4 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  e  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   sono
contitolari del trattamento dei dati. 
  2. La contitolarita' di cui al comma precedente sara' regolata  con
apposito accordo tra le parti.