Art. 6 
 
                        Riservatezza dei dati 
 
  1. Le informazioni saranno trattate secondo la normativa vigente in
materia di protezione dei dati  personali,  adottando  le  misure  di
sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 2016/679. 
  2. I dati dei  dipendenti  pubblici  di  cui  al  presente  decreto
vengono forniti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  al
Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle
funzionalita'  di  analisi  e  di  reportistica   secondo   modalita'
concordate, ivi inclusi quelli concernenti l'utilizzo  del  fascicolo
elettronico  del  dipendente  ai  fini  di  eventuali   procedimenti,
comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente. 
  3. L'utilizzo dei dati personali dei dipendenti sara'  limitato  ai
casi nei quali esso e' esplicitamente richiesto nello svolgimento  di
compiti  istituzionali:  reclutamento  e  concorsi;  gestione   della
mobilita';  gestione  degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai
dipendenti pubblici.