Art. 6 Riservatezza dei dati 1. Le informazioni saranno trattate secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 2016/679. 2. I dati dei dipendenti pubblici di cui al presente decreto vengono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze al Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle funzionalita' di analisi e di reportistica secondo modalita' concordate, ivi inclusi quelli concernenti l'utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente ai fini di eventuali procedimenti, comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente. 3. L'utilizzo dei dati personali dei dipendenti sara' limitato ai casi nei quali esso e' esplicitamente richiesto nello svolgimento di compiti istituzionali: reclutamento e concorsi; gestione della mobilita'; gestione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici.