Art. 7 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione,  l'insieme
dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati  gia'  disponibili
presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale.  La  definizione  delle  regole
specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonche' l'individuazione  delle
modalita' di  alimentazione  della  stessa  con  gli  ulteriori  dati
indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno
definite a  cura  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale, la Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022. 
  2.  In  caso  di  modifica   delle   modalita'   di   funzionamento
dell'anagrafe, l'allegato A sara' aggiornato con decreto direttoriale
del Capo Dipartimento della funzione pubblica,  di  concerto  con  il
Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. A seguito dell'intesa di cui  al  comma  2,  in  fase  di  prima
applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi,  sara'  attivata
una fase di sperimentazione finalizzata a  testare  le  funzionalita'
della Piattaforma di cui  al  comma  1  dell'art.  3.  L'esito  della
sperimentazione  sara'  oggetto  d'intesa  in  sede   di   Conferenza
unificata  al  fine  dell'avvio   a   regime   di   quanto   previsto
dall'anagrafe.