Art. 7 Disposizioni finanziarie e finali 1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l'insieme dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati gia' disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonche' l'individuazione delle modalita' di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022. 2. In caso di modifica delle modalita' di funzionamento dell'anagrafe, l'allegato A sara' aggiornato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, in fase di prima applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi, sara' attivata una fase di sperimentazione finalizzata a testare le funzionalita' della Piattaforma di cui al comma 1 dell'art. 3. L'esito della sperimentazione sara' oggetto d'intesa in sede di Conferenza unificata al fine dell'avvio a regime di quanto previsto dall'anagrafe.