IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
(di seguito FSN) sia ripartito dal Comitato per la programmazione
economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le
funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed
applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN)
basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure
perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la
compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione
all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
«Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni
standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26,
concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto l'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 il quale ha integrato il
succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disponendo
che anche per l'annualita' 2022, ai fini della determinazione dei
fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento
tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea
generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la
denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in
124.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno
2022;
Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e
stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN e'
pari allo 0,40 per cento delle predette risorse e che i criteri, per
tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che il predetto importo di euro 124.061,00 milioni e'
stato rideterminato, in euro 125.980,00 milioni dai seguenti
provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata
legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 100,00 milioni il
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute
per l'acquisto dei farmaci innovativi; b) dall'art. 1, comma 260,
della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 194,00
milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei
contratti di formazione specialistica dei medici; c) dall'art. 1,
commi 290 e 292, della citata legge n. 234 del 2021 che ha previsto
la riduzione di 10,00 milioni di euro del fondo istituito con l'art.
33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato a
promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi
psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, nonche' per il
supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare;
d) dall'art. 1-quater, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, che ha incrementato di euro 10,00 milioni le risorse
gia' previste dall'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 234
del 2021 per l'anno 2022 per il potenziamento dell'assistenza a
tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e
psicoterapica; e) dall'art. 1-quater, comma 3, del citato
decreto-legge n. 228 del 2021 e dall'art. 25 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, che hanno incrementato di euro 25,00 milioni
il finanziamento destinato a sostenere le spese relative a sessioni
di psicoterapia; f) dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, che ha incrementato di euro 200,00 milioni le risorse
destinate al finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del
Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi
delle fonti energetiche; g) dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di
politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche
sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di contribuire ai maggiori
costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e
dal perdurare degli effetti della pandemia, ha incrementato di euro
1.400,00 milioni di euro livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale per il 2022;
Considerato, altresi', che il sopracitato importo di 125.980,00
milioni di euro, per effetto dell'art. 1, comma 401, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019», comprende l'importo di 764,00 milioni di euro destinati
al finanziamento del Fondo per il concorso statale al rimborso alle
regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, per cui la quota
residua ammonta a 125.216,00 milioni di euro;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e
province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed
in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1,
comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla
Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita, nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR),
sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle
risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR)
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote
premiali pari a 503,92 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 903-P del 19 gennaio 2023, concernente il
riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il
finanziamento del SSN per l'anno 2022, pari a euro 125.216,00
milioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che l'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di
vice presidente del Comitato stesso.
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta
predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022 ammonta ad euro
125.216.000.000 ed e' articolato nelle seguenti componenti di
finanziamento:
a) euro 119.724.161.744 sono destinati al finanziamento
indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le
quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e
cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai
cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per
la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento e' assegnato e
ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante
della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro
6.031.201.495 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti
finalita':
1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi
cistica ai sensi dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
2. euro 50.000.000 per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
d'azzardo, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
3. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133);
4. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori
oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
5. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni
per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale
vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione
della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di
riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di
compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di
cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la
valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di
copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come
gia' previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1
agosto 2018;
6. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della
citata legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni
degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione
del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1,
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche per
l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con
la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in
materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome;
7. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19
agosto 2016, n. 167);
8. euro 85.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi
435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
9. euro 25.450.871 per l'attivita' di compilazione e
trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle
strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di
infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526, della legge
30 dicembre 2018, n. 14);
10. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito
derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi
dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
11. euro 1.500.000.000 quale concorso statale al finanziamento
degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;
12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalita' di cui
all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano
territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato B» e
la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge;
13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennita' di tutela del
malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti
delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni
sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie
e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonche' agli
operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
14. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento
dell'indennita' di esclusivita' della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178
del 2020;
15. euro 335.000.000 per finanziare l'incremento
dell'indennita' di specificita' infermieristica, ai sensi dell'art.
1, comma 409, della citata legge n. 178 del 2020;
16. euro 105.000.000 milioni di euro per il finanziamento della
proroga delle USCA previsto fino al 30 giugno 2022, ai sensi
dell'art. 1, comma 296, della citata legge n. 234 del 2021;
17. euro 90.000.000 per finanziare l'indennita' di natura
accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto
sanita', ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n.
234 del 2021;
18. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai
sensi dell'art. 1, comma 288, della citata legge n. 234 del 2021;
19. euro 200.000.000 per finanziare le prime misure previste
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (art. 1, comma 261, della
citata legge n. 234 del 2021);
20. euro 8.000.000 per il potenziamento dei servizi
territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza e per garantire la prevenzione e la presa in carico
multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando
adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in
risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n.
73 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma;
21. euro 19.932.000 per l'attivazione di incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo
scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a
cittadini, minori ed operatori sanitari, conseguenti alla pandemia da
COVID-19, di cui all'art. 33, comma 3, del citato decreto-legge n. 73
del 2021 e ripartiti con la Tabella D allegata alla norma;
22. euro 500.000.000 per il recupero delle liste di attesa
delle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero
ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 di cui all'art. 1,
comma 278, della citata legge n. 234 del 2021 e ripartiti con la
Tabella B - Allegato 4 alla norma;
b) euro 3.953.614.256 sono vincolati in favore delle regioni e
delle provincie autonome per le seguenti attivita':
1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita,
assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo Comitato
adottata in data odierna;
2. euro 80.000.000 per indennita' abbattimento di animali,
sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988,
n. 218;
3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro
irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della
salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate
in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della citata
legge n. 178 del 2020);
5. euro 90.900.000 per il finanziamento dell'implementazione
degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici
ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale
(art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021);
6. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano
straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e
socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al fine
di garantire l'esigibilita' dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10
novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2020, n. 181);
7. euro 200.000.000 destinati agli Enti del Servizio sanitario
nazionale finalizzati per il finanziamento dei maggiori costi per gli
Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei
prezzi delle fonti energetiche (art. 40, comma 1, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91);
8. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che
saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che
costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230)
9. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della
presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n.
244);
10. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti
dal completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti
per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-quinquies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione
riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce
parte integrante della presente delibera;
11. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di studio
in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della
legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della
ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che
costituisce parte integrante della presente delibera;
12. euro 5.000.000 per il finanziamento di attivita' di
riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale
del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e
cardiorespiratoria sulla base della ripartizione riportata nella
colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante
della presente delibera (art. 26, comma 6-ter del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106);
13. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di
potenziamento delle attivita' di prevenzione sull'intero territorio
nazionale e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di
prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro
sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera
(art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
14. euro 1.400.000.000 per il finanziamento dei maggiori costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al
perdurare degli effetti della pandemia (art. 5, comma 3,
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175);
c) euro 59.993.000 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento
degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza
sanitaria Covid-19 secondo la seguente ripartizione:
1. euro 24.993.000 per le finalita' di cui all'art. 27 del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella B
allegata alla norma (esenzione prestazioni di monitoraggio per
pazienti ex COVID);
2. euro 10.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1-quater,
comma 2, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con le
Tabelle A e B allegate alla norma (disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e
dell'assistenza psicologica e psicoterapica);
3. euro 25.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1-quater,
comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con la Tabella
C allegata alla norma, come integrata dall'art. 25 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142 (bonus psicologo);
d) euro 974.311.000 sono destinati al finanziamento delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti:
1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base
della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B
che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24
dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2006, n. 266);
2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali
del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla
base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera
(legge 24 dicembre 2007, n. 244);
3. euro 20.394.000 per la quota parte degli oneri contrattuali
del periodo 2016-2018 e riferiti al periodo arretrato 2019-2021 del
personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata
nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte
integrante della presente delibera;
4. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali
del biennio economico 2019-2021, (annualita' 2022), del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della
ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella B che
costituisce parte integrante della presente delibera;
5. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla
base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera
(decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270);
6. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di
liquidita' alla Croce rossa italiana (CRI), ai sensi dell'art.
49-quater comma 2-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
7. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale
trapianti ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166;
8. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n.
456);
9. euro 656.210.000 destinati alle universita' per la
remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, comma 424, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n.
34 del 2020, art. 1, comma 421, della citata legge n. 178 del 2020,
art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021);
e) euro 503.920.000 sono accantonati per la ripartizione delle
quote premiali per l'anno 2022 da adottarsi con decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sul cui schema e' stata sancita la prevista intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre
2022 (Rep. atti n. 279/CSR).
2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali
di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna
regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella
C che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 8 febbraio 2023
Il Vice presidente: Giorgetti
Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 243