Art. 2 Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»; b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: «((291. Il decreto)) di cui al comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere;)) il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere)).».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 291. Il decreto di cui al comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. (Omissis).».