Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della  legge  24  dicembre
                            2007, n. 244 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 290, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
    b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: 
      «((291. Il decreto)) di cui al comma 290 puo'  essere  adottato
se il prezzo di cui  al  medesimo  comma  aumenta,  sulla  media  del
precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento,  espresso  in
euro, indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o  nella
relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere;))  il  decreto
tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del  quadrimestre
precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo  di  cui  al
comma 290, rispetto a  quello  indicato  ((nell'ultimo  Documento  di
economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento  presentati
alle Camere)).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  290  e  291,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «(Omissis). 
              290. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  ai  fini  della  tutela   del   cittadino
          consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica, le misure delle  aliquote  di  accisa
          sui prodotti energetici usati come carburanti  ovvero  come
          combustibili per riscaldamento per  usi  civili,  stabilite
          dal testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
          legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e   successive
          modificazioni, sono diminuite  al  fine  di  compensare  le
          maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti
          dalle variazioni del  prezzo  internazionale,  espresso  in
          euro, del petrolio greggio. 
              291. Il  decreto  di  cui  al  comma  290  puo'  essere
          adottato se il prezzo di cui  al  medesimo  comma  aumenta,
          sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore  di
          riferimento,  espresso  in   euro,   indicato   nell'ultimo
          Documento di economia e finanza o nella  relativa  Nota  di
          aggiornamento presentati  alle  Camere;  il  decreto  tiene
          conto   dell'eventuale   diminuzione,   nella   media   del
          quadrimestre precedente all'adozione del medesimo  decreto,
          del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello  indicato
          nell'ultimo  Documento  di  economia  e  finanza  o   nella
          relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. 
              (Omissis).».