Art. 3 
 
 Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi 
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove  necessario  ai  fini
dei propri  interventi  di  sorveglianza  sul  territorio,  opera  in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali  dei  prezzi,
((comunque denominati,)) qualora istituiti con legge regionale.»; 
    b) al comma 199: 
      1) al primo periodo, le parole: «si avvale  dei  dati  rilevati
dall'ISTAT,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvale  ((della
collaborazione dell'ISTAT e dei dati da  esso  rilevati,  che))  sono
messi a disposizione del Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  su
specifica istanza,»; 
      2) il quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e  di
bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma  restando
l'attivazione dei successivi poteri di  indagine  e  controllo  della
Guardia di finanza per i  profili  di  cui  al  secondo  periodo.  Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
((non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo  unico))  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.»; 
      3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente:  «Salvo  che
il fatto ((costituisca reato)), le sanzioni amministrative di cui  al
presente comma sono irrogate dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  territorialmente  competente  ((per   il
luogo)) in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; 
    c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: 
      «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti  dall'andamento  dei  costi  dei  prodotti
energetici e delle materie prime sui mercati internazionali((,  anche
con  riferimento  alla  filiera  dei  prezzi   dei   carburanti   per
automazione,)) e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, la Commissione di allerta  rapida  di  sorveglianza
dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione  per  coordinare
l'attivazione  degli  strumenti  di   monitoraggio   necessari   alla
individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi ((nella
filiera)) di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle  riunioni
della  Commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di   presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
      199-ter. Alla Commissione di cui al comma  199-bis  partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al  comma  199,  i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si  avvale
ai  sensi  del  comma  200,   un   rappresentante   delle   autorita'
indipendenti  competenti  per  settore,  tre   rappresentanti   delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 137 del  Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nominati  dal   Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un  rappresentante  delle
regioni e delle province autonome.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  2  del  decreto-legge  9  settembre  2005,   n.   182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi  all'anomalo  andamento  dei
prezzi delle  filiere  agroalimentari,  alla  Commissione  partecipa,
altresi', un  rappresentante  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste. 
      199-quater. Il  Garante,  compatibilmente  con  le  ragioni  di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo'  invitare  alle  riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche'  esperti  del  settore  per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati. 
      199-quinquies. Qualora dalle  analisi  condotte  in  seno  alla
Commissione  o   dalle   indagini   conoscitive   emergano   fenomeni
speculativi lungo la filiera di  origine  e  produzione,  ingrosso  e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il  Garante  riferisce  gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made  in  Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 
      199-sexies. Le  funzioni  di  segreteria  e  di  supporto  alle
attivita' di cui ai commi da  199-bis  a  199-quinquies  sono  svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51. 
  ((199-septies. Per il  supporto  specialistico  alle  attivita'  di
analisi e monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  nelle  filiere  di
mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies,  nonche'  di  quelle
svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.
51,  compreso  il  potenziamento  degli   strumenti   informatici   a
disposizione  del  Garante  per  la  sorveglianza  dei   prezzi,   e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025». 
  1-bis. Agli  oneri  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  capoverso
199-septies, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.)) 
  2.  All'articolo  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le  attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra  il  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e degli  altri  Ministeri,  nonche'  gli  uffici  delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al  fine  di
garantire il  coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza  dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo  gia'  avviate  dagli
uffici delle predette  istituzioni  ed  autorita'  nelle  materie  di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici  dei  Ministeri  e  delle  autorita'  di
settore i  dati  e  le  informazioni  utili  alla  conclusione  delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi  ((o  maggiori  oneri))
per la finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  commi  da  198  a
          199-septies,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2008)),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              198. E' istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura di cui al comma 196.  Il  Garante
          per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini  dei
          propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera  in
          raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei
          prezzi, comunque denominati, qualora  istituiti  con  legge
          regionale. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni
          dei  consumatori  riconosciute,   analizza   le   ulteriori
          segnalazioni  ritenute  meritevoli  di  approfondimento   e
          decide, se  necessario,  di  avviare  indagini  conoscitive
          finalizzate  a  verificare  l'andamento   dei   prezzi   di
          determinati prodotti e servizi. I risultati  dell'attivita'
          svolta   sono   messi   a   disposizione,   su   richiesta,
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
              199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
          di  cui  al  comma  198  si  avvale  della   collaborazione
          dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che  sono  messi  a
          disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi  su
          specifica  istanza,  della  collaborazione  dei   Ministeri
          competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle
          Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per
          lo svolgimento di indagini conoscitive.  Nell'ambito  delle
          indagini conoscitive avviate dal  Garante,  la  Guardia  di
          finanza agisce con i poteri di indagine ad essa  attribuiti
          ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle imposte  dirette,  anche  ai  sensi  del  combinato
          disposto dei commi 2, lettera  m),  e  4  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il  Garante  puo'
          convocare  le  imprese  e  le  associazioni  di   categoria
          interessate al fine di verificare i livelli di  prezzo  dei
          beni e dei  servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al
          corretto  e  normale   andamento   del   mercato,   nonche'
          richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
          sulle motivazioni che hanno determinato  le  variazioni  di
          prezzo. Il  mancato  riscontro  entro  dieci  giorni  dalla
          richiesta   comporta   l'applicazione   di   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  all'1   per   cento   del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri, anche con riferimento ai  dati  contabili  e  di
          bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma
          restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine  e
          controllo della Guardia di finanza per i profili di cui  al
          secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e  gli
          elementi comunicati al Garante  non  sono  sottoposti  alla
          disciplina prevista dal testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Per
          le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si  osservano  le
          disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
          in quanto  compatibili.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato, le sanzioni amministrative di cui al presente  comma
          sono  irrogate  dalla  Camera  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura territorialmente  competente  per
          il luogo in cui  ha  sede  l'impresa  che  ha  commesso  la
          violazione. L'attivita' del  Garante  viene  resa  nota  al
          pubblico attraverso il sito  dell'Osservatorio  dei  prezzi
          del Ministero  dello  sviluppo  economico.  Nel  sito  sono
          altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di
          confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi  dei
          principali beni di  consumo  e  durevoli,  con  particolare
          riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              199-bis. Al fine di monitorare la dinamica  dei  prezzi
          dei beni di  largo  consumo  derivanti  dall'andamento  dei
          costi dei prodotti energetici e  delle  materie  prime  sui
          mercati internazionali, anche con riferimento alla  filiera
          dei prezzi dei carburanti per automazione,  e'  costituita,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
          Commissione di allerta rapida di sorveglianza  dei  prezzi.
          Il Garante puo' convocare  la  Commissione  per  coordinare
          l'attivazione degli  strumenti  di  monitoraggio  necessari
          alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei
          prezzi nella  filiera  di  mercato.  Ai  componenti  ed  ai
          partecipanti alle riunioni della Commissione  non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
              199-ter. Alla  Commissione  di  cui  al  comma  199-bis
          partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti  di
          cui  al  comma  199,   i   responsabili   delle   strutture
          direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del  comma
          200,  un  rappresentante   delle   autorita'   indipendenti
          competenti   per   settore,   tre   rappresentanti    delle
          associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite
          nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo,  di
          cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          nominati dal Consiglio nazionale dei  consumatori  e  degli
          utenti, e un rappresentante delle regioni e delle  province
          autonome. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  2  del
          decreto-legge 9 settembre 2005,  n.  182,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005,  n.  231,  ove
          vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo  andamento
          dei prezzi delle filiere agroalimentari,  alla  Commissione
          partecipa,  altresi',  un  rappresentante  dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi del Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste. 
              199-quater. Il Garante, compatibilmente con le  ragioni
          di urgenza connesse al  fenomeno  rilevato,  puo'  invitare
          alle riunioni  della  Commissione  i  rappresentanti  delle
          associazioni   delle   categorie   economiche   e   sociali
          interessate, nonche'  esperti  del  settore  per  acquisire
          valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
          agli specifici argomenti analizzati. 
              199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte  in  seno
          alla Commissione  o  dalle  indagini  conoscitive  emergano
          fenomeni  speculativi  lungo  la  filiera  di   origine   e
          produzione, ingrosso e  distribuzione,  nonche'  vendita  e
          consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita'  al
          Ministro delle imprese e del made in Italy che ne  informa,
          ove necessario,  il  Governo  per  l'adozione  di  adeguate
          misure correttive  o  di  ogni  altra  iniziativa  ritenuta
          opportuna. 
              199-sexies. Le funzioni di  segreteria  e  di  supporto
          alle attivita' di cui ai commi da 199-bis  a  199-quinquies
          sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'art.  7  del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
              199-septies.  Per  il   supporto   specialistico   alle
          attivita' di  analisi  e  monitoraggio  dell'andamento  dei
          prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da  199-bis
          a  199-sexies,  nonche'  di  quelle  svolte  in  attuazione
          dell'art.  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n.  51,   compreso   il   potenziamento   degli   strumenti
          informatici a disposizione del Garante per la  sorveglianza
          dei prezzi, e' autorizzata la spesa  di  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  21
          marzo 2022, n.  21  (Misure  urgenti  per  contrastare  gli
          effetti  economici  e  umanitari  della   crisi   ucraina),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7  (Trasparenza  dei  prezzi  -  Garante  per  la
          sorveglianza dei prezzi  e  Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente). -  1.  All'art.  2,  comma  199,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole
          "normale andamento del mercato" sono inserite le  seguenti:
          ",  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie   ed
          elementi specifici sulle motivazioni che hanno  determinato
          le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro  entro  dieci
          giorni  dalla  richiesta  comporta  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
          osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689 in quanto compatibili.". 
              2.  Per   le   attivita'   istruttorie,   di   analisi,
          valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
          al Garante per la sorveglianza  dei  prezzi  e'  istituita,
          presso il Ministero dello sviluppo  economico,  un'apposita
          Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di  livello
          generale, ed e'  assegnato  un  dirigente  di  livello  non
          generale, con  corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica dirigenziale del Ministero. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
          a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al  comma  2,
          anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'art.
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Conseguentemente,  il  numero  di  incarichi   dirigenziali
          appartenenti alla prima  fascia  dei  ruoli  del  Ministero
          dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'art. 19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'
          innalzato  di  una   unita'   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali. 
              4.  All'Unita'  di  missione  di  cui  al  comma  2  e'
          assegnato un contingente  di  8  unita'  di  personale  non
          dirigenziale. A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  e'   autorizzato   a   bandire   una   procedura
          concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
          predetto personale con contratto di  lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3,  del
          Comparto  Funzioni  Centrali,  ovvero,  nelle  more   dello
          svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
          personale mediante comando, fuori  ruolo  o  altra  analoga
          posizione prevista dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle  istituzioni   scolastiche,   ovvero   ad   acquisire
          personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
          societa'  e  organismi  in  house,  previa  intesa  con  le
          amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 
              4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2  cura  le
          attivita' di raccordo e collaborazione  amministrativa  tra
          il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  degli  altri
          Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita'  indipendenti
          competenti per i singoli settori, al fine di  garantire  il
          coordinamento delle iniziative di sorveglianza  dei  prezzi
          con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
          uffici  delle  predette  istituzioni  ed  autorita'   nelle
          materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di  missione
          provvede ad acquisire e  condividere  con  gli  uffici  dei
          Ministeri  e  delle  autorita'  di  settore  i  dati  e  le
          informazioni utili alla conclusione delle indagini e  delle
          attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di  cui  al
          presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica. 
              5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'art. 3,
          comma 5, lettera d),  del  decreto  legislativo  23  maggio
          2000,   n.   164,   i    titolari    dei    contratti    di
          approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano
          sono tenuti a trasmettere, la prima  volta  entro  quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  al  Ministero  della  transizione   ecologica   e
          all'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente
          (ARERA) i medesimi  contratti  ed  i  nuovi  contratti  che
          verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche  degli  stessi
          sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
          tramesse sono  trattate  nel  rispetto  delle  esigenze  di
          riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
          trasmissione dei contratti o delle modifiche  degli  stessi
          nei  termini  indicati  comporta  l'applicazione   di   una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Per  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie si osservano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689,   in    quanto    compatibili.
          Conseguentemente, all'art. 45, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", e l'art. 7,  comma  5,  del
          decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21". 
              6.  La  pianta  organica   del   personale   di   ruolo
          dell'ARERA, determinata in  base  all'art.  1,  comma  347,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
          unita',  da  inquadrare  nella  carriera  dei   funzionari,
          qualifica  funzionario  III,  al  fine  di  ottemperare  ai
          maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al  monitoraggio  e  controllo  dei
          mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite  di  euro
          560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
          di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di  euro  2.409.994  per
          l'anno 2025, di euro 2.494.707 per  l'anno  2026,  di  euro
          2.579.420 per l'anno 2027, di  euro  2.664.132  per  l'anno
          2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro  2.833.557
          per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno
          2031, si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
          disponibili sul  bilancio  dell'ARERA.  Alla  compensazione
          degli effetti in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto,  pari  a  euro  288.474  per  l'anno  2022,  a  euro
          1.153.894 per l'anno 2023,  a  euro  1.197.521  per  l'anno
          2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025,  a  euro  1.284.775
          per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027,  a  euro
          1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro  1.415.656  per  l'anno
          2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
          decorrere   dall'anno   2031,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale
          realizzazione delle misure di agevolazione in favore  delle
          imprese a forte consumo di gas naturale di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018,  di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
          cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5
          dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
          importi rateizzati ai clienti finali domestici  di  energia
          elettrica e di gas naturale da riconoscere a  favore  degli
          esercenti la vendita di energia elettrica e  gas  naturale,
          previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge  30
          dicembre  2021,  n.  234,   nonche'   per   rafforzare   ed
          implementare  ulteriormente  l'attivita'  di  controlli   e
          ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle
          suddette misure, la  pianta  organica  della  Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
          2021,  e'  incrementata  di  venti  unita'   di   cui   due
          appartenenti alla  carriera  dirigenziale,  senza  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e   nei   limiti   delle
          disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 
              7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4  e'  autorizzata
          la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022  ed  euro  878.025
          annui a decorrere dall'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico».