Art. 3 Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, ((comunque denominati,)) qualora istituiti con legge regionale.»; b) al comma 199: 1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale ((della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che)) sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»; 2) il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante ((non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente: «Salvo che il fatto ((costituisca reato)), le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ((per il luogo)) in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali((, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,)) e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi ((nella filiera)) di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita' indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati. 199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. ((199-septies. Per il supporto specialistico alle attivita' di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonche' di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025». 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.)) 2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi ((o maggiori oneri)) per la finanza pubblica».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 198 a 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma 198 si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita' indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati. 199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 199-septies. Per il supporto specialistico alle attivita' di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonche' di quelle svolte in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente). - 1. All'art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "normale andamento del mercato" sono inserite le seguenti: ", nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.". 2. Per le attivita' istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta' assunzionali. 4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e' assegnato un contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'art. 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21". 6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'art. 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della CSEA medesima. 7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».