Art. 4 
 
Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare  l'impatto  ((del  rincaro  dei  prezzi  dei
prodotti energetici)) sulle famiglie, in particolare in relazione  ai
costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito  un  fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro  per  l'anno  2023,
finalizzato a riconoscere, nei limiti della  dotazione  del  fondo  e
fino ad  esaurimento  delle  risorse,  un  buono  da  utilizzare  per
l'acquisto, a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma  2  e
fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi  di  trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i  servizi  di
trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al  primo
periodo e' pari al  100  per  cento  della  spesa  da  sostenere  per
l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare  l'importo
di 60 euro. Il buono di cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto  in
favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno  conseguito  un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  Il  buono  reca  il
nominativo del beneficiario, e' utilizzabile  per  l'acquisto  di  un
solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile
del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini  del  computo  del  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Resta  ferma
la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-decies),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sulla  spesa
rimasta a carico del beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con  il
Ministro)) delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di  presentazione  delle  domande  per  il
rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello
stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonche'  di
rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni
utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di  cui  al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata   alla
manutenzione  della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo  delle
risorse destinate alla piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
((Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,)) versata dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato  ((nell'anno  2023,))  che   resta   acquisita
definitivamente all'erario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 15,  comma  1,  lettera
          i-decies), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi): 
              «Art. 15 (Detrazione  per  oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              (Omissis) 
              i-decies)  le  spese  sostenute  per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 17
          maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di  politiche
          energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
          attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
          politiche sociali e  di  crisi  ucraina),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia  di  sostegno
          alle famiglie per la fruizione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto  del  rincaro
          dei prezzi  dei  prodotti  energetici  sulle  famiglie,  in
          particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
          e  lavoratori,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, finalizzato a riconoscere,  nei  limiti  della
          dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
          buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla  data
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana del decreto di  cui  al  comma  2  e  fino  al  31
          dicembre 2022, di abbonamenti per i  servizi  di  trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che, nell'anno 2021,  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'art. 15,  comma  1,  lettera  i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto,   sono   definite   le   modalita'   di
          presentazione delle domande per il rilascio  del  buono  di
          cui al comma 1, le modalita'  di  emissione  dello  stesso,
          anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche'  di
          rendicontazione da parte delle  aziende  di  trasporto  dei
          buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo  comma  1,
          ai fini dell'acquisto degli abbonamenti.  Una  quota  delle
          risorse del fondo di cui al comma 1, pari a  1  milione  di
          euro, e' destinata alla progettazione e alla  realizzazione
          della  piattaforma   informatica   per   l'erogazione   del
          beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le  finalita'  di
          cui al secondo periodo, il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di
          apposite  convenzioni,  delle  societa'  SOGEI  -  Societa'
          generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -   Concessionaria
          servizi  assicurativi  pubblici  Spa.  Eventuali   economie
          derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse  previste  per  la
          realizzazione della piattaforma di cui al  secondo  periodo
          sono utilizzate per l'erogazione del beneficio  di  cui  al
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          79 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 58.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato): 
              «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). -  1.  Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta  a
          norma del relativo regolamento  unionale.  Il  quantitativo
          delle  quote  da  collocare  all'asta  e'  determinato  con
          decisione della Commissione europea. 
              2. Il GSE  svolge  il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
              3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul  conto
          corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross
          Settlement Express Transfer  System»  («TARGET2»).  Il  GSE
          trasferisce i proventi delle aste ed i  relativi  interessi
          maturati su un apposito conto acceso  presso  la  Tesoreria
          dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro,  dandone
          contestuale comunicazione ai Ministeri  interessati.  Detti
          proventi  sono  successivamente  versati  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnati,  fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese
          di investimento degli stati di previsione interessati,  con
          vincolo di destinazione in  quanto  derivante  da  obblighi
          unionali, ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  direttiva
          2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo  periodo
          del presente comma sono sottoposte a  gestione  separata  e
          non sono pignorabili. 
              4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si
          provvede, previa  verifica  dei  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
              5.  Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3   e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'art. 44 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
              6.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
              7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
          Ministero dello sviluppo  economico,  sono  destinate  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                b) finanziare attivita' di ricerca e  di  sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                c) sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                d) favorire misure atte ad evitare la  deforestazione
          e ad accrescere l'afforestazione e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che  sono  parte  dell'Accordo  di
          Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
          Unite sui cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il  12
          dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della
          legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                e) trasferire  tecnologie  e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                f)  favorire   il   sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri  e
          marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali,
          internazionali  e  dell'Unione  europea,   anche   mediante
          l'impiego di idonei mezzi e strutture per il  monitoraggio,
          il controllo e il contrasto dell'inquinamento; 
                h) incentivare la cattura e lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
                l)   finanziare   la   ricerca    e    lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                m) favorire misure intese ad  aumentare  l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica  di  cui  all'art.  15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6,  7  e
          12 e le spese amministrative  connesse  alla  gestione  del
          sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5; 
                o) compensare i costi come definiti dal paragrafo  26
          delle  linee  guida  di  cui   alla   comunicazione   della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                p) finanziare attivita' a favore del clima  in  paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                q)  promuovere  la  creazione  di  competenze  e   il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali
          all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica. 
              8. La quota annua dei proventi  derivanti  dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'art.  29,  nonche',  per  una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              8-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4,  secondo
          periodo, del presente articolo si intendono  riferite,  con
          riguardo alle  quote  dei  proventi  derivanti  dalle  aste
          maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a
          15 milioni di euro assegnati al Ministero delle  imprese  e
          del made in Italy per ciascuna delle  suddette  annualita'.
          Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del  presente
          articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
          se eccedente il  valore  di  1.170  milioni  di  euro  fino
          all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro  annui  a  partire
          dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni  di
          euro annui, a specifiche  misure  di  politica  industriale
          relative  alla  sostenibilita'  ambientale   dei   processi
          produttivi  individuate  con  deliberazione  del   Comitato
          interministeriale per  la  transizione  ecologica,  di  cui
          all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, nell'ambito del Piano per la transizione  ecologica  e
          per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo
          art. 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              9. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
          direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato  garantisce  che  ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.».