IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'art.  16
concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale; 
  Visto il codice di comportamento  e  di  tutela  della  dignita'  e
dell'etica dei  dirigenti  e  dei  dipendenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014,  applicabile  anche  ai
consulenti ai sensi dello stesso codice; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al  Governo  per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  Sistema
nazionale della protezione civile e, in particolare l'art.  1,  comma
1,  lettera  e),  relativo  al  criterio  di  delega  concernente  la
disciplina  della  partecipazione  e   della   collaborazione   delle
universita' e degli enti e Istituti  di  ricerca  alle  attivita'  di
protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo del  2  gennaio  2018,  n.  1  recante
codice della protezione civile, e in particolare l'art.  20  che,  in
coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del  medesimo
codice, indica la  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione  dei   grandi   rischi   quale   organo   di   consulenza
tecnico-scientifica  del  Dipartimento  della  protezione  civile   e
prevede che la composizione e le  modalita'  di  funzionamento  della
stessa Commissione siano individuati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto  legislativo  n.  1
del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri  di
competenza e collaborazione con gli organismi competenti  in  materia
di ricerca; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare,  l'art.  21,
relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  28  aprile  2021,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento della protezione  civile»,  registrato  alla
Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito  l'incarico  per
la protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza
portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto  Nello,  le  funzioni
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ivi   indicate,   con
particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di  funzioni
in materia di protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data  7  dicembre  2022
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119,  con
il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi  degli
articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della  fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio  Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  Centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
ottobre  2011,  concernente  la  riorganizzazione  della  Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi  rischi  che,
nel  definire  l'articolazione,  la  composizione,  i  compiti  e  le
modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per
la nomina dei componenti, ad  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni,  recante  nomina
dei componenti della Commissione nazionale per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2020 recante  composizione  e  modalita'  di  funzionamento
della Commissione nazionale per la previsione e  la  prevenzione  dei
grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, che ha rivisto la  disciplina  della  composizione  e  il
funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all'art.
2, comma 6, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, per la nomina dei  componenti  della  Commissione  e  facendo
salvo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, fino all'entrata in vigore  del
sopracitato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il
funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  ottobre  2017  e
successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  7  ottobre
2011; 
  Visto  il  regolamento  organizzativo  e  di  funzionamento   della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione  dei  grandi
rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria  del  14  luglio
2021 della Commissione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche  del  mare  del  29  novembre  2022  recante  «Proroga  del
funzionamento della Commissione nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive  modifiche  e
integrazioni» che ha previsto la proroga al 28  febbraio  2023  della
predetta Commissione,  nella  composizione  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27  ottobre  2017   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Tenuto  conto  che,  a  seguito  di   complessiva   istruttoria   e
valutazione dell'architettura e dell'articolazione della  Commissione
previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre  2020,   si   ritiene   opportuno   prevedere   l'ulteriore
ottimizzazione della composizione e del funzionamento della  predetta
Commissione con contestuale abrogazione del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere  al  riaggiornamento
delle  modalita'  di  funzionamento  ed  organizzazione  della  sopra
richiamata Commissione  in  coerenza  con  le  tipologie  di  rischio
individuate all'art. 16 del codice della protezione civile; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Compiti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20 del codice  della  protezione  civile,  di
seguito «codice», la Commissione nazionale per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi,  d'ora  in  avanti  «Commissione»,  e'
organo  di  consulenza  tecnico-scientifica  del  Dipartimento  della
protezione civile. 
  2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti  e
argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in
relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio  potenziali,
imminenti o in atto,  tenuto  conto  anche  delle  conoscenze  e  dei
risultati derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che abbiano
raggiunto un livello di maturazione e consenso  riconosciuti  secondo
le prassi in uso nella comunita' scientifica e tecnica. 
  3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma  2,  la
Commissione puo' fornire al Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile anche proposte per migliorare  le  capacita'  di  valutazione,
previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie  di  rischio
di cui all'art. 16  del  codice,  eventualmente  illustrando  recenti
sviluppi  scientifici  o  tecnologici,   anche   internazionali,   in
specifici ambiti di interesse di protezione civile.