Art. 2 
 
                Articolazione, composizione e durata 
 
  1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse
tipologie di rischio, di seguito elencate: 
    1. sismico; 
    2. vulcanico; 
    3. da maremoto; 
    4.  idraulico,  idrogeologico,  da   fenomeni   meteorologici   e
climatici; 
    5. da incendi boschivi e da deficit idrico; 
    6. nucleare e radiologico; 
    7. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; 
    8. ambientale e igienico-sanitario. 
  2. Per ciascuno dei settori di rischio di  cui  al  comma  1  viene
individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di  rischio  e'
composto da un numero massimo di otto  componenti,  ivi  compreso  il
referente, individuati dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, tenendo  conto  delle  specificita'  dei  rischi  trattati  e
garantendo un'adeguata rappresentativita' di  genere,  tra  i  legali
rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti  di  comprovata
esperienza in materia. Le disponibilita'  di  questi  ultimi  esperti
vengono raccolte anche  avvalendosi  del  supporto  degli  organi  di
coordinamento nazionali delle universita' e degli enti di ricerca.  I
legali rappresentanti dei Centri di competenza  possono  nominare  in
forma permanente un proprio  delegato,  individuato  nell'ambito  del
medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che
esprime il parere all'interno della Commissione. Quando un Centro  di
competenza e' presente in piu'  settori,  per  ciascun  settore  puo'
essere  individuato  in  forma  permanente  un  delegato  del  legale
rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di  competenza  o
il  suo  delegato  puo'  chiedere  al  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno  o  piu'
specialisti  nella  materia  di  interesse  del  medesimo  Centro  di
competenza. Tali specialisti partecipano alla  sessione  illustrativa
della riunione e non a quella valutativa dedicata all'espressione del
parere collegiale. 
  3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra  gli  esperti
appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati  tra  i
professori di prima fascia e tra i professori di seconda  fascia  che
al  momento  della  nomina  siano   in   possesso   dell'abilitazione
scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della
Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di
ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e  tra  i  primi
ricercatori  che  al  momento  della   nomina   siano   in   possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o
di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca. 
  4.  Il  Presidente  e  il  vicepresidente,  che  si  aggiungono  ai
componenti  di  cui  al  comma  2,  sono  individuati  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  tra  personalita'  di   alto
prestigio  scientifico,  culturale  o  istituzionale  nei  rischi  di
protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il Presidente  nelle
relative funzioni in caso di sua assenza o  impedimento,  nonche'  in
caso di vacanza dell'incarico. 
  5. Alla nomina del Presidente e del vicepresidente,  dei  referenti
di  settore  e  relativi  sostituti,  nonche'  di  tutti  gli   altri
componenti della Commissione si provvede con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. La Commissione dura in  carica  cinque  anni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti  della  Commissione
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,  ferma
restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma. 
  6. Con riferimento a  esigenze  di  protezione  civile  connesse  a
rischi non contemplati nei settori di cui al  comma  1  per  i  quali
venga dichiarato lo stato di emergenza  nazionale,  con  decreto  del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile   possono   essere
individuati ulteriori  settori  della  Commissione,  con  nomina  dei
relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun  settore,
scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico  contesto.  Il
settore e' immediatamente operativo  e  i  suoi  componenti  decadono
dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento
o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza. 
  7.  I  componenti  della  Commissione   decadono   in   ogni   caso
dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in  mancanza
di motivate ragioni, a tre  riunioni  consecutive  alle  quali  siano
stati convocati.