Art. 2 Articolazione, composizione e durata 1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate: 1. sismico; 2. vulcanico; 3. da maremoto; 4. idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici; 5. da incendi boschivi e da deficit idrico; 6. nucleare e radiologico; 7. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; 8. ambientale e igienico-sanitario. 2. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1 viene individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di rischio e' composto da un numero massimo di otto componenti, ivi compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificita' dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentativita' di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia. Le disponibilita' di questi ultimi esperti vengono raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle universita' e degli enti di ricerca. I legali rappresentanti dei Centri di competenza possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che esprime il parere all'interno della Commissione. Quando un Centro di competenza e' presente in piu' settori, per ciascun settore puo' essere individuato in forma permanente un delegato del legale rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di competenza o il suo delegato puo' chiedere al Capo del Dipartimento della protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno o piu' specialisti nella materia di interesse del medesimo Centro di competenza. Tali specialisti partecipano alla sessione illustrativa della riunione e non a quella valutativa dedicata all'espressione del parere collegiale. 3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca. 4. Il Presidente e il vicepresidente, che si aggiungono ai componenti di cui al comma 2, sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalita' di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza dell'incarico. 5. Alla nomina del Presidente e del vicepresidente, dei referenti di settore e relativi sostituti, nonche' di tutti gli altri componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti della Commissione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma. 6. Con riferimento a esigenze di protezione civile connesse a rischi non contemplati nei settori di cui al comma 1 per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. Il settore e' immediatamente operativo e i suoi componenti decadono dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza. 7. I componenti della Commissione decadono in ogni caso dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in mancanza di motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati convocati.