Art. 3 Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni. 1. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali, puo' integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, rispetto ai componenti di cui all'art. 2, che partecipano all'espressione del parere collegiale di cui all'art. 4, comma 2. 2. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici o di approfondire problematiche specifiche o territorialmente localizzate, su invito del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni. Gli specialisti e i rappresentanti non partecipano all'espressione del parere collegiale della Commissione.