Art. 3 
 
Ulteriori  esperti,  specialisti  e  rappresentanti  delle  autorita'
  territoriali   di   protezione   civile   o   di   altri   enti   e
  amministrazioni. 
 
  1. Al fine di integrare le  competenze  tecnico-scientifiche  della
Commissione,  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali,
puo' integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze,
la  partecipazione  alle  riunioni  della  stessa   Commissione   con
ulteriori esperti, rispetto ai componenti  di  cui  all'art.  2,  che
partecipano all'espressione del parere collegiale di cui all'art.  4,
comma 2. 
  2. Al fine di disporre di ulteriori contributi  tecnico-scientifici
o  di  approfondire  problematiche  specifiche   o   territorialmente
localizzate, su invito del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, possono essere  invitati  alla  sessione  illustrativa  delle
riunioni della  Commissione,  in  accordo  con  il  Presidente  della
Commissione, o in ogni momento  auditi,  specialisti  con  competenze
tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorita' territoriali di
protezione civile o di altri enti e amministrazioni. Gli  specialisti
e  i  rappresentanti  non  partecipano  all'espressione  del   parere
collegiale della Commissione.