Art. 4 
 
                            Funzionamento 
 
  1. La Commissione si riunisce  di  norma  per  singoli  settori  di
rischio o, nel caso  di  esame  di  questioni  interdisciplinari,  in
seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si  riunisce,
in ogni caso, in seduta plenaria almeno una  volta  all'anno  per  la
verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla  programmazione
annuale dei lavori. 
  2. La Commissione si riunisce di norma presso una  delle  sedi  del
Dipartimento della protezione  civile.  Le  riunioni  possono  essere
svolte anche per via telematica. La  Commissione  esprime  un  parere
collegiale in ordine al tema  su  cui  e'  convocata.  Alla  sessione
illustrativa delle riunioni, precedente  all'espressione  del  parere
collegiale della Commissione in  sessione  valutativa,  presenzia  il
Capo del Dipartimento della protezione civile o un  suo  delegato  e,
ove del caso,  partecipano  altri  rappresentanti  individuati  dagli
uffici dello stesso Dipartimento. 
  3. La Commissione  provvede,  nella  prima  seduta  utile  dal  suo
insediamento,  ad  approvare  o  aggiornare  il  proprio  regolamento
organizzativo di funzionamento di cui in premessa. 
  4. L'Ufficio  di  Presidenza  della  Commissione  e'  composto  dal
Presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio
interessati di cui all'art. 2, comma 1. 
  5. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione  dei  quesiti  e
degli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  sono  disposte  dal
Presidente su richiesta del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile, oppure su proposta dell'Ufficio  di  Presidenza,  sentito  il
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  con  preavviso  di
almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili  l'ordine
del giorno e  l'eventuale  documentazione  a  supporto.  In  caso  di
specifiche necessita', la Commissione  puo'  essere  convocata  senza
tale preavviso e con urgenza. 
  6. Le  risultanze  di  ciascuna  riunione  della  Commissione  sono
sintetizzate in un verbale,  sottoscritto  e  approvato  anche  dagli
esperti di cui all'art. 3, comma 1, ove presenti, che  viene  inviato
al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine
della riunione stessa  e  comunque  non  oltre  cinque  giorni  dallo
svolgimento della seduta. 
  7. Per  le  riunioni  plenarie  e  per  quelle  dei  settori  della
Commissione e' sempre garantita una registrazione audio completa. 
  8. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risultanze  di  una
riunione  della  Commissione  possono   essere   sintetizzate   dalla
Commissione stessa in un comunicato, che  costituisce  l'unica  forma
ufficiale di rappresentazione esterna del parere  della  Commissione.
Il comunicato viene reso  pubblico  a  cura  del  Dipartimento  della
protezione civile. 
  9. Il Capo del Dipartimento della protezione civile  puo'  chiedere
al Presidente della  Commissione  di  dare  mandato  ad  alcuni  suoi
componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni,  verifiche  e
sopralluoghi. 
  10.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il
funzionamento   della   Commissione   nell'ambito    delle    risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita'  della
Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile vengono individuate tre unita' di personale  del  Dipartimento
stesso, le  quali  provvedono  allo  svolgimento  delle  funzioni  di
segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza  oneri  aggiuntivi
rispetto al trattamento economico spettante in relazione al  rapporto
d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.