Art. 4 Funzionamento 1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 2. La Commissione si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. La Commissione esprime un parere collegiale in ordine al tema su cui e' convocata. Alla sessione illustrativa delle riunioni, precedente all'espressione del parere collegiale della Commissione in sessione valutativa, presenzia il Capo del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato e, ove del caso, partecipano altri rappresentanti individuati dagli uffici dello stesso Dipartimento. 3. La Commissione provvede, nella prima seduta utile dal suo insediamento, ad approvare o aggiornare il proprio regolamento organizzativo di funzionamento di cui in premessa. 4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione e' composto dal Presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio interessati di cui all'art. 2, comma 1. 5. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza tale preavviso e con urgenza. 6. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale, sottoscritto e approvato anche dagli esperti di cui all'art. 3, comma 1, ove presenti, che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta. 7. Per le riunioni plenarie e per quelle dei settori della Commissione e' sempre garantita una registrazione audio completa. 8. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione. Il comunicato viene reso pubblico a cura del Dipartimento della protezione civile. 9. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni, verifiche e sopralluoghi. 10. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unita' di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.