Art. 5 Oneri 1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonche' agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 2. Ai componenti della Commissione, nonche' agli ulteriori esperti di cui all'art. 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attivita' specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione e' comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.