Art. 5 
 
                                Oneri 
 
  1. La Commissione opera a titolo gratuito  e  ai  suoi  componenti,
nonche' agli ulteriori esperti, specialisti  e  rappresentanti  delle
autorita' territoriali  di  protezione  civile  o  di  altri  enti  e
amministrazioni, non  spetta  la  corresponsione  di  compensi  o  di
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 
  2. Ai componenti della Commissione, nonche' agli ulteriori  esperti
di cui all'art. 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso,
secondo la disciplina del trattamento  di  missione  previsto  per  i
dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese  sostenute
per  le  riunioni  della  Commissione  e  per  le   altre   attivita'
specificamente richieste  dal  Capo  del  Dipartimento.  Il  rimborso
spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al  luogo
di missione e ritorno. Il  trattamento  di  missione  anche  per  gli
spostamenti dal  luogo  di  residenza  dei  componenti  a  quello  di
missione e'  comunque  ammissibile  nei  limiti  di  spesa  calcolati
considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di  norma
le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione  civile)
al luogo di missione. I costi di missione sono  posti  a  carico  del
pertinente  capitolo  di  spesa   del   Centro   di   responsabilita'
amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.