Art. 2 
 
      Criteri di riparto delle risorse finanziarie e finalita' 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tabella  di  cui
all'allegato 1,  per  finanziare  interventi  e  progetti  aggiuntivi
rispetto alla programmazione  regionale,  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali nella programmazione  e  realizzazione  degli
interventi  a  favore  delle  persone  con  disturbo  dello   spettro
autistico, e in ottemperanza alle disposizioni dell'allegato  2,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto, con le  seguenti
modalita': 
    a. una quota fissa, con finalita' perequative, pari  al  20%  del
fondo; 
    b. la restante quota, pari all'80% del fondo,  sulla  base  della
popolazione residente al 1° gennaio 2022.