Art. 2
Criteri di riparto delle risorse finanziarie e finalita'
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tabella di cui
all'allegato 1, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi
rispetto alla programmazione regionale, nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali nella programmazione e realizzazione degli
interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro
autistico, e in ottemperanza alle disposizioni dell'allegato 2, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, con le seguenti
modalita':
a. una quota fissa, con finalita' perequative, pari al 20% del
fondo;
b. la restante quota, pari all'80% del fondo, sulla base della
popolazione residente al 1° gennaio 2022.