Art. 3
Modalita' di riparto delle risorse e monitoraggio
1. Entro il 31 marzo 2023, le regioni e le Province autonome
trasmettono al Ministero della salute una delibera contenente le
iniziative individuate e le relative modalita' di attuazione, redatta
secondo i criteri previsti dall'allegato 2, concernenti la
pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle
iniziative, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali.
2. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 1, la
Cabina di regia, citata nelle premesse, istituita presso la direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute,
valuta la coerenza delle delibere delle regioni e delle province
autonome ai contenuti dell'allegato 2.
3. Nei successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il
Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della cabina
di regia e sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita', eroga alle regioni ed alle province autonome il 60%
delle risorse di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2024,
trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale sono
illustrate le iniziative adottate e lo stato di avanzamento delle
stesse, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.
5. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della
Cabina di regia, secondo le modalita' previste dal comma 3, entro i
successivi sessanta giorni, eroga alle regioni e alle province
autonome il saldo (pari al 40%) delle risorse di cui all'art. 1. La
mancata presentazione della relazione di cui al comma 4, preclude il
trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o totale
delle risorse precedentemente erogate.
6. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse
di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti
di cui all'allegato 2, entro il 31 marzo 2025. Le regioni e le
province autonome trasmettono al Ministero della salute, entro il 30
settembre 2025 una relazione conclusiva, con i contenuti stabiliti
nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al comma 2,
con la procedura di cui al medesimo comma 2, valuta la conformita'
della stessa alle disposizioni dell'allegato 2. La mancata o
incompleta presentazione della relazione annuale e/o della relazione
conclusiva comporta il recupero totale o parziale delle risorse
precedentemente trasferite.
7. Le risorse destinate alle regioni e province autonome restano
nella disponibilita' del Ministero della salute qualora le stesse non
provvedano ad avviare le attivita' richieste dal presente decreto
secondo le modalita' previste dai comma 1 e 4, ovvero, vengono
restituite al Ministero della salute nei casi in cui la Cabina di
regia valuti come non coerenti tali attivita' con i contenuti
dell'allegato 2, in esito a quanto previsto al comma 6. Nei predetti
casi il Ministero della salute, verificata l'effettiva disponibilita'
delle risorse, procede alla ripartizione alle restanti regioni e
province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 24 gennaio 2023
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 564