Art. 3 
 
          Modalita' di riparto delle risorse e monitoraggio 
 
  1. Entro il 31 marzo  2023,  le  regioni  e  le  Province  autonome
trasmettono al Ministero della  salute  una  delibera  contenente  le
iniziative individuate e le relative modalita' di attuazione, redatta
secondo  i  criteri  previsti   dall'allegato   2,   concernenti   la
pianificazione,  il   monitoraggio   e   la   rendicontazione   delle
iniziative, sentite le autonomie  locali  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali. 
  2. Entro centottanta giorni dal termine  di  cui  al  comma  1,  la
Cabina di regia, citata nelle premesse, istituita presso la direzione
generale della prevenzione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,
valuta la coerenza delle delibere  delle  regioni  e  delle  province
autonome ai contenuti dell'allegato 2. 
  3. Nei successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il
Ministero della salute, acquisito il parere favorevole  della  cabina
di regia e sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita', eroga alle regioni ed alle province autonome il  60%
delle risorse di cui all'art. 1. 
  4. Le regioni e le province  autonome,  entro  il  31  marzo  2024,
trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale  sono
illustrate le iniziative adottate e lo  stato  di  avanzamento  delle
stesse, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2. 
  5. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole  della
Cabina di regia, secondo le modalita' previste dal comma 3,  entro  i
successivi sessanta  giorni,  eroga  alle  regioni  e  alle  province
autonome il saldo (pari al 40%) delle risorse di cui all'art.  1.  La
mancata presentazione della relazione di cui al comma 4, preclude  il
trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o  totale
delle risorse precedentemente erogate. 
  6. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse
di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti
di cui all'allegato 2, entro il  31  marzo  2025.  Le  regioni  e  le
province autonome trasmettono al Ministero della salute, entro il  30
settembre 2025 una relazione conclusiva, con  i  contenuti  stabiliti
nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al  comma  2,
con la procedura di cui al medesimo comma 2,  valuta  la  conformita'
della  stessa  alle  disposizioni  dell'allegato  2.  La  mancata   o
incompleta presentazione della relazione annuale e/o della  relazione
conclusiva comporta il  recupero  totale  o  parziale  delle  risorse
precedentemente trasferite. 
  7. Le risorse destinate alle regioni e  province  autonome  restano
nella disponibilita' del Ministero della salute qualora le stesse non
provvedano ad avviare le attivita'  richieste  dal  presente  decreto
secondo le modalita' previste  dai  comma  1  e  4,  ovvero,  vengono
restituite al Ministero della salute nei casi in  cui  la  Cabina  di
regia valuti  come  non  coerenti  tali  attivita'  con  i  contenuti
dell'allegato 2, in esito a quanto previsto al comma 6. Nei  predetti
casi il Ministero della salute, verificata l'effettiva disponibilita'
delle risorse, procede alla  ripartizione  alle  restanti  regioni  e
province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione. 
    Roma, 24 gennaio 2023 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 
                    Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 564