Art. 2 
 
            Criteri e modalita' di riparto delle risorse 
 
    1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)
destinate allo sviluppo di progetti di  ricerca,  all'incremento  del
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ad   iniziative   di
formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti  di
vita individualizzati, pari rispettivamente, per l'anno 2021,  a  7,5
milioni di euro, 25 milioni di euro, 7,5 milioni di euro e 10 milioni
di euro, sono ripartite tra le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con le seguenti modalita': 
    a) sviluppo di progetti di progetti di ricerca  (7,5  milioni  di
euro): una quota pari al 20% con finalita' perequative,  la  restante
quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022; 
    b) incremento del personale del servizio sanitario nazionale  (25
milioni di euro): 5%, con finalita' perequative,  la  restante  quota
sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022; 
    c) iniziative di  formazione  (7,5  milioni  di  euro):  5%,  con
finalita' perequative, la restante quota sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2022; 
    d) sviluppo della rete territoriale e sviluppo e di  progetti  di
vita  individualizzati  (10  milioni  di  euro):  5%,  con  finalita'
perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente
al 1° gennaio 2022; 
  2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, le  risorse  sono
ripartite secondo la tabella di  cui  all'Allegato  1,  del  presente
decreto che ne forma parte integrante. 
  3. Le risorse destinate alle regioni e alle province  autonome  che
non provvedono ad avviare le attivita' richieste dal presente decreto
entro i termini stabiliti dai successivi articoli 3 e 4 restano nella
disponibilita'  del  Ministero  della  salute,   che   procede   alla
ripartizione alle restanti regioni  e  province  autonome  secondo  i
criteri di cui ai commi 1 e 2.