Art. 4 
 
Risorse destinate all'incremento  del  personale,  ad  iniziative  di
  formazione e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di
  vita individualizzati. 
 
  1. Le risorse di  cui  all'art.  1,  lettere  b),  c)  e  d),  sono
destinate  all'incremento  del  personale  del   Servizio   sanitario
nazionale, ad iniziative di formazione, e allo  sviluppo  della  rete
territoriale e di progetti di vita individualizzati,  secondo  quanto
previsto nell'allegato 2. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  entro  il  31  marzo  2023,
trasmettono al Ministero della salute una delibera  nella  quale,  in
attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono adottate  le
iniziative di cui  all'allegato  2,  in  merito  alle  finalita',  al
monitoraggio ed alla rendicontazione, sentite  le  autonomie  locali,
nel rispetto dei modelli organizzativi regionali. 
  3. Entro centottanta giorni dal termine  di  cui  al  comma  2,  la
Cabina di regia citata nelle premesse, istituita presso la  Direzione
generale della prevenzione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,
valuta la coerenza dei contenuti delle delibere delle regioni e delle
province autonome alle indicazioni dell'allegato 2. 
  4. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole  della
summenzionata Cabina di regia, nei successivi sessanta giorni,  eroga
alle regioni ed alle province autonome, il 50% delle risorse  di  cui
all'art. 1, lettere b), c) e d). 
  5. Le regioni e le  province  autonome,  entro  il  31  marzo  2024
trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale  sono
illustrate le iniziative adottate e lo  stato  di  avanzamento  delle
stesse, rispetto alle indicazioni dell'allegato 2. 
  6. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole  della
Cabina di regia, secondo le modalita' previste dal comma 3,  entro  i
successivi sessanta  giorni,  eroga  alle  regioni  e  alle  province
autonome il saldo delle risorse di cui all'art. 1, lettere b),  c)  e
d). La mancata presentazione della  relazione  di  cui  al  comma  5,
preclude il  trasferimento  del  saldo  e  comporta  la  restituzione
parziale o totale delle risorse precedentemente erogate. 
  7. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse
di cui all'art. 1, lettere b), c) e  d)  per  le  iniziative  di  cui
all'allegato 2, entro il 31 marzo 2026.  Le  regioni  e  le  province
autonome trasmettono al Ministero della salute, per gli anni  2025  e
2026, entro il 30 settembre di ciascun anno, una  relazione  annuale,
secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.  La  Cabina
di regia di cui al comma 3, nei successivi centottanta giorni, valuta
la conformita' della stessa alle  disposizioni  dell'allegato  2.  La
mancata o incompleta presentazione delle relazioni  annuali  comporta
il  recupero  totale  o  parziale   delle   risorse   precedentemente
trasferite. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione. 
    Roma, 6 febbraio 2023 
 
                       Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Bernini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 588