Art. 4 Risorse destinate all'incremento del personale, ad iniziative di formazione e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati. 1. Le risorse di cui all'art. 1, lettere b), c) e d), sono destinate all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati, secondo quanto previsto nell'allegato 2. 2. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2023, trasmettono al Ministero della salute una delibera nella quale, in attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono adottate le iniziative di cui all'allegato 2, in merito alle finalita', al monitoraggio ed alla rendicontazione, sentite le autonomie locali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali. 3. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 2, la Cabina di regia citata nelle premesse, istituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, valuta la coerenza dei contenuti delle delibere delle regioni e delle province autonome alle indicazioni dell'allegato 2. 4. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della summenzionata Cabina di regia, nei successivi sessanta giorni, eroga alle regioni ed alle province autonome, il 50% delle risorse di cui all'art. 1, lettere b), c) e d). 5. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2024 trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale sono illustrate le iniziative adottate e lo stato di avanzamento delle stesse, rispetto alle indicazioni dell'allegato 2. 6. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della Cabina di regia, secondo le modalita' previste dal comma 3, entro i successivi sessanta giorni, eroga alle regioni e alle province autonome il saldo delle risorse di cui all'art. 1, lettere b), c) e d). La mancata presentazione della relazione di cui al comma 5, preclude il trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o totale delle risorse precedentemente erogate. 7. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, lettere b), c) e d) per le iniziative di cui all'allegato 2, entro il 31 marzo 2026. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al comma 3, nei successivi centottanta giorni, valuta la conformita' della stessa alle disposizioni dell'allegato 2. La mancata o incompleta presentazione delle relazioni annuali comporta il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente trasferite. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2023 Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro per le disabilita' Locatelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 588