IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e,  in  particolare,  l'art.  34,  il  quale
dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento
degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione   attraverso   l'inserimento   nella   documentazione
progettuale e di  gara  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone  la  ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio  2008,  che,
ai sensi dei citati  commi  1126  e  1127,  ha  approvato  il  «Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con  il
quale q stata approvata la  revisione  del  «Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione», ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27
ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia  di  salute,
sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  cosi'   come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce  che  «Al
fine   di   favorire   la   sostenibilita'   ambientale   e   ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  relativi
alle  mascherine  filtranti  e,  ove  possibile,  ai  dispositivi  di
protezione  individuale  e  ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati  adottati  i  criteri
ambientali minimi per le «forniture di  prodotti  tessili  e  per  il
servizio integrato di ritiro, restyling e  finissaggio  dei  prodotti
tessili»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto  del
Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021,  in  ragione
della necessita' di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti  di
carattere  tecnico,  finalizzati  essenzialmente  a  promuovere  piu'
incisivamente  l'accesso  nelle  forniture  pubbliche   di   prodotti
realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  revisione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti,
nonche' con il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e'  stata  altresi'
trasmessa la proposta finale di detti criteri per le  valutazioni  di
competenza, cosi' come previsto dal  citato  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di
cui  all'allegato  1  e  relative  appendici,  parte  integrante  del
presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: 
    a) prodotti tessili; 
    b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei
prodotti tessili.