Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni; d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.