Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    c) prodotti  tessili:  abbigliamento  e  accessori  composti  per
almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per  uso  in
ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;
stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da
fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni; 
    d) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei
prodotti tessili: l'attivita'  comprende  il  ritiro  degli  articoli
della stazione appaltante  o  acquistati  dalla  stazione  appaltante
usati; la relativa trasformazione per mezzo  di  tutti  o  parte  dei
seguenti processi:  modifica  del  taglio,  nobilitazione,  finitura,
aggiunta  di  eventuali   componenti   nuovi,   confezionamento;   la
successiva  consegna  degli  articoli   rinnovati.   L'attivita'   e'
finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente
possibile.