Art. 16
Atto amministrativo di erogazione
delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa
di cui all'art. 12, comma 3 del presente decreto, il Ministero
dispone le necessarie verifiche documentali.
2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il
Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto ai
soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da
questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.