Art. 5
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:
a) le societa' cooperative e loro consorzi, i consorzi di
imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di
organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai
sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e
dell'arboricoltura da legno;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi
della normativa vigente che operano nel settore forestale e
dell'arboricoltura da legno;
c) gli enti pubblici;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura
da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e
dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da
legno;
e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia
posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da
legno;
f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti
beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni;
g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di
rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni;
h) gli Accordi di foresta.
2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i
soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove
applicabili.
3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di
filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le
piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione
di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro
consorzi;
b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e
produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le
associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente
costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura
da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione,
produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e
i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e
dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da
legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale
sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di
arboricoltura da legno;
4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le grandi imprese;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a
seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara
gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,
conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli
orientamenti;
c) le imprese in difficolta', conformemente a quanto stabilito
alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti.
5. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'Accordo
di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 5, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti
soggettivi:
a) titolo di possesso o di gestione idoneo a garantire la
disponibilita' delle superfici forestali;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con
gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
7. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere
una stabile organizzazione in Italia. dimostrata alla data di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti
beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6
alla data di presentazione della domanda di agevolazione compreso
l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese nazionale.