Art. 4 
 
                   Norma transitoria e abrogazioni 
 
  1. Ai fini dell'esame delle domande di  protezione  internazionale,
l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e  della
Nigeria nell'elenco di cui all'art. 1 non ha  effetto  sulle  domande
presentate da  cittadini  di  detti  Paesi  prima  dell'adozione  del
presente decreto. 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di
trovare applicazione  il  decreto  ministeriale  n.  1202/606  del  4
ottobre 2019.