Art. 4 Norma transitoria e abrogazioni 1. Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e della Nigeria nell'elenco di cui all'art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto ministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019.