Art. 3 
 
              Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui all'art. 10, comma 2,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023,  il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  ad  aggiornare  il
quadro  dei  finanziamenti  dei  singoli  progetti  sui  sistemi   di
monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a  ciascuno
degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali,  entro  i
successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e
il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2023 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il  testo  del  decreto,  comprensivo   degli   allegati,   sara'
disponibile      alla      pagina      del       sito       internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora
ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo
_opere_indifferibili/