Art. 3 Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2023 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta ______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/