Art. 4 Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le riforme istituzionali 1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012: a) al comma 1, la parola «federali» e' soppressa; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di riforme in materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di due Servizi.».