Art. 4 
 
Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1°  ottobre  2012,  concernente  il  Dipartimento  per  le
  riforme istituzionali 
 
  1. All'art.  23  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012: 
    a) al comma 1, la parola «federali» e' soppressa; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Dipartimento  cura  le  proposte  ed  effettua  studi  e
ricerche  in  materia  di  riforme  costituzionali,  istituzionali  e
legislative.  In  particolare  si  occupa  di  riforma  degli  organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di  riforme  in
materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo,  di
procedimento legislativo,  di  istituti  di  democrazia  diretta,  di
riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo,
di  ordinamento  delle  autonomie  territoriali,  di  riordino  e  di
riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti  e
il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e  degli
enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali
competenti. Cura inoltre la verifica  della  coerenza  delle  diverse
iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non
piu' di due Servizi.».