Art. 4
Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
riforme istituzionali
1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012:
a) al comma 1, la parola «federali» e' soppressa;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e
ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e
legislative. In particolare si occupa di riforma degli organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di riforme in
materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di
procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di
riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo,
di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di
riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e
il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli
enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali
competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse
iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non
piu' di due Servizi.».