Art. 6
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per il programma di
Governo
1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il
Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto
al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione
strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche
governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi
contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del
programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede
parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi
internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative,
finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del
programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali
attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal
programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attivita'
necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il
conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di
strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli
stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di
iniziativa governativa.
3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli
iter istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di
settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative
del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno
espresso la fiducia. Monitora altresi' la tempestiva implementazione
delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che
prevedano l'adozione di atti di formazione secondaria o comunque
attuativi, segnalando all'Autorita' politica i ritardi, le
difficolta' o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai
target assegnati; cura l'informazione, la comunicazione e la
promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo relative
all'attuazione del programma mediante periodici rapporti,
pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare,
il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di
attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di
ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito
dell'Ufficio medesimo.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il
Dipartimento puo' inoltre elaborare appositi indicatori temporali,
qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di
avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto sia
dell'azione delle amministrazioni interessate, sia delle
pubblicazioni di propria competenza.
5. Il Dipartimento provvede, altresi', alle funzioni di supporto
all'Autorita' politica delegata, connesse allo svolgimento della
conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del
presente decreto. Cura altresi' la tenuta della banca-dati di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315.
6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede
infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o
all'Autorita' politica delegata, in ordine a ogni altra attivita' di
comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del
Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente
articolo.
7. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e di tre
Servizi.».