Art. 6 
 
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per il programma di
  Governo 
 
  1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 25 (Dipartimento per il programma  di  Governo).  -  1.  Il
Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di  supporto
al Presidente che opera  nell'area  funzionale  della  programmazione
strategica,  del  monitoraggio  e  dell'attuazione  delle   politiche
governative  compresa  l'attuazione  dei  provvedimenti   legislativi
contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
    2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  cura:  a)  l'analisi  del
programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in  sede
parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da  accordi
internazionali;  b)  la  gestione  e  lo  sviluppo   di   iniziative,
finanziate anche con fondi europei, in materia  di  monitoraggio  del
programma di  Governo;  c)  l'analisi  delle  direttive  ministeriali
attuazione  degli  indirizzi  politico-amministrativi  delineati  dal
programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attivita'
necessarie per l'attuazione e  l'aggiornamento  del  programma  e  il
conseguimento degli obiettivi stabiliti;  e)  la  predisposizione  di
strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali  e  agli
stanziamenti previsti dai  provvedimenti  attuativi  delle  leggi  di
iniziativa governativa. 
    3. Il Dipartimento monitora in particolare  la  tempistica  degli
iter  istruttori,  anche  di  competenza  delle  amministrazioni   di
settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative
del Programma presentato alle Camere e  sul  quale  le  stesse  hanno
espresso la fiducia. Monitora altresi' la tempestiva  implementazione
delle  leggi,  o  dei  provvedimenti  aventi  valore  di  legge,  che
prevedano l'adozione di atti  di  formazione  secondaria  o  comunque
attuativi,  segnalando   all'Autorita'   politica   i   ritardi,   le
difficolta' o gli  scostamenti  eventualmente  rilevati  rispetto  ai
target  assegnati;  cura  l'informazione,  la  comunicazione   e   la
promozione delle attivita' e delle iniziative  del  Governo  relative
all'attuazione   del   programma   mediante    periodici    rapporti,
pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In  particolare,
il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di
attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale  il  motore  di
ricerca  per  i  provvedimenti   attuativi,   pubblicato   sul   sito
dell'Ufficio medesimo. 
    4.  In  relazione  alle  competenze  di  cui  al  comma   3,   il
Dipartimento puo' inoltre elaborare  appositi  indicatori  temporali,
qualitativi, quantitativi e finanziari che  evidenzino  lo  stato  di
avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto  sia
dell'azione   delle   amministrazioni    interessate,    sia    delle
pubblicazioni di propria competenza. 
    5. Il Dipartimento provvede, altresi', alle funzioni di  supporto
all'Autorita' politica  delegata,  connesse  allo  svolgimento  della
conferenza dei Capi di Gabinetto di cui  all'art.  7,  comma  3,  del
presente decreto. Cura altresi' la tenuta  della  banca-dati  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  12  dicembre
2006, n. 315. 
    6. Salvo quanto previsto dal comma 3,  il  Dipartimento  provvede
infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al  Presidente,  o
all'Autorita' politica delegata, in ordine a ogni altra attivita'  di
comunicazione istituzionale connessa allo  stato  di  attuazione  del
Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente
articolo. 
    7. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e di tre
Servizi.».