Art. 6 Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per il programma di Governo 1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa. 3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli iter istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora altresi' la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l'adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all'Autorita' politica i ritardi, le difficolta' o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai target assegnati; cura l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo relative all'attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo. 4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il Dipartimento puo' inoltre elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto sia dell'azione delle amministrazioni interessate, sia delle pubblicazioni di propria competenza. 5. Il Dipartimento provvede, altresi', alle funzioni di supporto all'Autorita' politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto. Cura altresi' la tenuta della banca-dati di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. 6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o all'Autorita' politica delegata, in ordine a ogni altra attivita' di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente articolo. 7. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e di tre Servizi.».