IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in
particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il
Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi
nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo
1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il
territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone
o compartimenti, approvati dalla Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del
28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme
relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali
terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da
cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate
oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico
di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali
puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei
compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione
del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la
comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le
procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione
del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di
indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di
alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad
alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di
eradicazione per tali malattie elencate;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al
mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma
per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
«Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di lotta,
eradicazione e controllo della tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24
giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata con ordinanza
ministeriale 14 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 25 giugno 2022, n. 147;
Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022
concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini,
ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo,
monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con
differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di
infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da
Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica»
(rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 giugno 2022, n. 131;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022,
concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e
caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4;
Vista la nota prot. n. 656 dell'11 gennaio 2023, con cui la
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari,
nelle more dell'adozione del presente decreto, ha fornito alle
regioni e alle province autonome alcune indicazioni applicative in
merito alle malattie di categorie B, C e D, nonche' chiarimenti in
merito alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 12 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, e sono stati, altresi', trasmessi
alle regioni e alle province autonome i programmi nazionali di
eradicazione obbligatori per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 inviati
alla Commissione europea per l'approvazione;
Sentite le regioni e le province autonome interessate sui programmi
nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1
del regolamento (UE) 2016/429;
Visto il documento «Proposal evaluation form» dell'11 novembre 2022
con cui la Commissione europea ha affermato che i programmi di
eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini presentati dall'Italia
per l'anno 2023 perseguono obiettivi chiari e conformi sia alla
normativa che alla strategia eurounionale;
Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi di
eradicazione e sorveglianza per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini approvati dalla
Commissione europea per l'anno 2023;
Decreta:
Art. 1
Adozione programmi di eradicazione obbligatori
1. Sono adottati, fatte salve le misure disposte con ordinanza del
Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, i
programmi nazionali obbligatori di eradicazione per tubercolosi e
brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini
di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429,
approvati in lingua inglese dalla Commissione europea per l'anno 2023
di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.