Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al
successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti: 
    a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di
uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci,
anche ai fini della sua commercializzazione; 
    b) la produzione di vino ottenuto  dalla  trasformazione  di  uve
fresche o da mosto di uve  da  esse  stesse  ottenuti,  acquistati  o
conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione; 
    c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino,
conferito  dai  soci  e/o  acquistato,  anche  ai  fini   della   sua
commercializzazione; sono  escluse  dal  contributo  le  imprese  che
effettuano la sola  attivita'  di  commercializzazione  dei  prodotti
oggetto del sostegno; 
    d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle  proprie
uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda  sia  volta  a
realizzare ex novo un impianto di trattamento  o  una  infrastruttura
vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 
  2.   Beneficiano,   altresi',    dell'aiuto    le    organizzazioni
interprofessionali,  come  definite  all'art.  157  del  regolamento,
compresi i Consorzi  di  tutela  riconosciuti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  41  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,   per   la
registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. 
  3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al
contributo se sono in regola con la normativa vigente in  materia  di
dichiarazioni obbligatorie. 
  4. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o  abbiano
ricevuto  altri  contributi  pubblici  o  che  si  configurino   come
investimenti  di  mera  sostituzione  di  beni  mobili  e/o  immobili
preesistenti  che  non  comportino  un  miglioramento  degli  stessi.
Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che  beneficiano
o hanno  beneficiato  di  un  sostegno  ai  sensi  dell'art.  45  del
regolamento.