Art. 10 
 
                 Reimpianto per motivi fitosanitari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e
dell'art. 15  del  regolamento  delegato,  con  il  presente  decreto
vengono, altresi', stabilite le modalita' applicative del  reimpianto
per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito  di
un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato  dall'Autorita'
competente. 
  2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  trasmesso  agli  uffici
competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione  e
riconversione vigneti e  per  conoscenza  al  Ministero  e  contiene,
almeno, i seguenti elementi: 
    a) l'indicazione, ove previsto, del produttore  destinatario  del
provvedimento di estirpazione obbligatoria; 
    b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che  hanno  colpito
la  superficie  vitata  oggetto  del  provvedimento  di  estirpazione
obbligatoria, tra  quelli  indicati  all'allegato  III  del  presente
decreto; 
    c) la localizzazione della o delle superfici vitate  oggetto  del
provvedimento di estirpazione obbligatoria; 
    d)  l'indicazione  dell'esatta  superficie  vitata,  espressa  in
ettari, interessata dal provvedimento; 
    e)  i   termini   entro   i   quali   effettuare   l'estirpazione
obbligatoria. 
  La  documentazione  che  giustifica  il   reimpianto   per   motivi
fitosanitari e' conservata presso le regioni e tenuta a  disposizione
dei competenti organismi comunitari e nazionali. 
  L'allegato III e'  modificato  in  esito  a  quanto  riportato  nei
decreti di lotta obbligatoria  per  organismi  nocivi  da  quarantena
della vite. 
  3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi  fitosanitari  e'
assegnata  la  percentuale  massima  del  15%  dei  fondi   assegnati
annualmente alla  regione  per  l'intervento  di  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti.  Qualora  non  utilizzati,  i  fondi  sono
destinati  al  finanziamento  delle  azioni  di  ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti.  Le  spese  di  estirpazione  dei  vigneti
oggetto  del  provvedimento  di  estirpazione   obbligatoria   e   la
compensazione per le perdite di reddito non costituiscono  una  spesa
ammissibile.  
  4. Il reimpianto e'  effettuato  con  varieta'  classificate  dalle
regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in  conformita'
all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le
regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro  i
termini prescritti dall'art. 2, comma 2,  lettera  g),  del  presente
decreto. 
  5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore  presenta  la  domanda
all'OP, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4, comma 1
del  presente  decreto.  Alla   domanda   e'   allegata   copia   del
provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo. 
  6. Ai  fini  di  una  corretta  applicazione  dell'intervento  l'OP
verifica: 
    a) l'esecuzione della  prescrizione  del  Servizio  fitosanitario
regionale   competente   per   territorio   recante   l'obbligo    di
estirpazione; 
    b) l'effettuazione del reimpianto  secondo  quanto  stabilito  al
comma 4; 
    c) il possesso dei giustificativi  di  spesa  relativi  ai  costi
sostenuti, con il  dettaglio  dell'eventuale  esecuzione  dei  lavori
effettuati in economia. 
  7. Per quanto non espressamente  riportato  nel  presente  articolo
valgono le disposizioni del presente decreto.