Art. 10
Reimpianto per motivi fitosanitari
1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e
dell'art. 15 del regolamento delegato, con il presente decreto
vengono, altresi', stabilite le modalita' applicative del reimpianto
per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di
un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorita'
competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso agli uffici
competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e
riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene,
almeno, i seguenti elementi:
a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del
provvedimento di estirpazione obbligatoria;
b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito
la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione
obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente
decreto;
c) la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del
provvedimento di estirpazione obbligatoria;
d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in
ettari, interessata dal provvedimento;
e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione
obbligatoria.
La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi
fitosanitari e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione
dei competenti organismi comunitari e nazionali.
L'allegato III e' modificato in esito a quanto riportato nei
decreti di lotta obbligatoria per organismi nocivi da quarantena
della vite.
3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari e'
assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati
annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono
destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti
oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la
compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa
ammissibile.
4. Il reimpianto e' effettuato con varieta' classificate dalle
regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in conformita'
all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le
regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i
termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente
decreto.
5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda
all'OP, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4, comma 1
del presente decreto. Alla domanda e' allegata copia del
provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP
verifica:
a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio recante l'obbligo di
estirpazione;
b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al
comma 4;
c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi
sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori
effettuati in economia.
7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo
valgono le disposizioni del presente decreto.