Art. 11 
 
                        Recuperi e penalita' 
 
  1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intera superficie
oggetto della domanda sia  stata  realizzata.  Tuttavia,  in  base  a
quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed  al  comma  8
dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo,
lo stesso e' erogato nella misura massima dell'80%, a condizione  che
il beneficiario abbia depositato l'apposita fidejussione. 
  2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto  e'  necessario  che  il
beneficiario abbia ristrutturato l'intera  superficie  oggetto  della
domanda di aiuto. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4,
IV e V capoverso del regolamento delegato, se la  differenza  tra  la
superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata: 
    a) non supera il 20%, il sostegno e' calcolato sulla  base  della
superficie effettivamente realizzata; 
    b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato
sulla base della superficie effettivamente realizzata e  ridotta  del
doppio della differenza; 
    c) supera il 50%, non e' concesso  alcun  sostegno  per  l'intera
operazione. 
  3. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2,  in  caso  di
forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla  normativa
comunitaria  e/o  nazionale,  laddove  si  dimostri  che  l'obiettivo
generale dell'operazione e' stato comunque raggiunto al  beneficiario
viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla
parte dell'operazione realizzata  e,  nel  caso  di  anticipi,  viene
recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata. 
  4.  In  caso  di  beneficiari  che  hanno  ricevuto  il   pagamento
anticipato, se: 
    a. la differenza tra la superficie realizzata  e  quella  oggetto
della domanda  approvata  e'  superiore  al  50%,  gli  OP  procedono
all'incameramento della fidejussione (110% del contributo anticipato)
secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del  regolamento  delegato
2022/127 e dall'art. 56 del  regolamento  di  esecuzione  2022/128  e
applicano  la  penalita'  di  esclusione  dalla  ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti per tre anni. 
    Analogo trattamento e' riservato: 
      nei casi di rinuncia, o di revoca al contributo concesso; 
      nel caso di presentazione della domanda del pagamento del saldo
finale oltre il quinto  giorno  dal  termine  stabilito  per  la  sua
presentazione; 
      ai beneficiari che non presentano la domanda di  pagamento  del
saldo finale; 
    b. hanno richiesto nella domanda di pagamento  finale  spese  che
non sono state riconosciute, si applica una penalita' pari al 10% del
contributo erogato in anticipo; 
  5. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento  del  saldo
entro il quinto giorno solare successivo alla  scadenza  del  termine
fissato per la presentazione della domanda  stessa,  viene  applicata
una  penalita'  pari   all'1%   del   contributo   accertato   finale
riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire  dal  primo  giorno
successivo la predetta scadenza. Le domande di  pagamento  presentate
oltre i cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto,  non
possono essere accolte e sono rigettate. 
  6.  I  beneficiari  che,  non  avendo   ricevuto   l'anticipo   del
contributo: 
    a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque  giorni
dalla scadenza; 
    b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo; 
    c. hanno presentato  la  rinuncia  al  contributo  concesso,  nel
periodo successivo  al  trentesimo  giorno  antecedente  la  data  di
scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo,  o
incorrono nella  revoca  vengono  esclusi  dalla  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti per anni uno. 
  7. Qualora i termini di cui sopra cadano in un giorno festivo,  gli
stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. 
  I  termini  indicati  di  uno  o  tre  anni  di  esclusione   dalla
ristrutturazione e riconversione vigneti,  decorrono  dalla  scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale. 
  8. Le penalita' di esclusione dalla misura  di  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti, di uno o tre anni, non sono applicate  nei
casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste
dalla normativa comunitaria e/o nazionale. 
  9. Le situazioni sanzionabili previste dal presente  articolo  sono
schematizzate  nell'allegato  IV,  parte  integrante   del   presente
decreto.