Art. 11
Recuperi e penalita'
1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intera superficie
oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a
quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al comma 8
dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo,
lo stesso e' erogato nella misura massima dell'80%, a condizione che
il beneficiario abbia depositato l'apposita fidejussione.
2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto e' necessario che il
beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della
domanda di aiuto. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4,
IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la
superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
a) non supera il 20%, il sostegno e' calcolato sulla base della
superficie effettivamente realizzata;
b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato
sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del
doppio della differenza;
c) supera il 50%, non e' concesso alcun sostegno per l'intera
operazione.
3. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, in caso di
forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa
comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo
generale dell'operazione e' stato comunque raggiunto al beneficiario
viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla
parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene
recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.
4. In caso di beneficiari che hanno ricevuto il pagamento
anticipato, se:
a. la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto
della domanda approvata e' superiore al 50%, gli OP procedono
all'incameramento della fidejussione (110% del contributo anticipato)
secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento delegato
2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e
applicano la penalita' di esclusione dalla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per tre anni.
Analogo trattamento e' riservato:
nei casi di rinuncia, o di revoca al contributo concesso;
nel caso di presentazione della domanda del pagamento del saldo
finale oltre il quinto giorno dal termine stabilito per la sua
presentazione;
ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del
saldo finale;
b. hanno richiesto nella domanda di pagamento finale spese che
non sono state riconosciute, si applica una penalita' pari al 10% del
contributo erogato in anticipo;
5. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo
entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata
una penalita' pari all'1% del contributo accertato finale
riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno
successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate
oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non
possono essere accolte e sono rigettate.
6. I beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del
contributo:
a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni
dalla scadenza;
b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel
periodo successivo al trentesimo giorno antecedente la data di
scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o
incorrono nella revoca vengono esclusi dalla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per anni uno.
7. Qualora i termini di cui sopra cadano in un giorno festivo, gli
stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo.
I termini indicati di uno o tre anni di esclusione dalla
ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale.
8. Le penalita' di esclusione dalla misura di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, di uno o tre anni, non sono applicate nei
casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste
dalla normativa comunitaria e/o nazionale.
9. Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono
schematizzate nell'allegato IV, parte integrante del presente
decreto.